Inconfigurabilità dell’obbligo di rendiconto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 206 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile degli enti locali, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del conto non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone un obbligo di custodia che costituisce il titolo stesso della resa del conto. In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il conto, iscritto al n. 166432, era stato redatto secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la stessa configurabilità, in capo all’agente contabile, di un obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla tipologia di gestione oggetto del prospetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL. È proprio il debito di custodia a costituire il fondamento dell’obbligo di resa del conto: in sua assenza, l’obbligo non può essere affermato.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme alla giurisprudenza contabile richiamata dalla Sezione, che ha escluso la configurabilità di un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni suddetti, ossia ai beni non soggetti al predetto debito di custodia.
Da tale premessa deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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