Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni non in custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 181 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni dell’ente locale non è dovuto quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La regola processuale consegue alla carenza del presupposto sostanziale del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale reso da un agente contabile di un comune, in qualità di consegnatario di beni, relativamente all’esercizio finanziario 2022. Il conto, depositato in data 03.07.2023, è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
Nel corso del giudizio la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione attiene alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente, prima ancora che alla sua regolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del conto in oggetto. Il modulo contabile richiamato riguarda la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. Il dato formale del modello, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo.
La Corte rileva che la gestione sottoposta al giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). È il debito di custodia, dunque, il presupposto sostanziale del conto del consegnatario.
Su questa base il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Nel testo sono richiamate, tra le altre, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non si pronuncia nel merito della gestione, perché difetta il presupposto stesso dell’obbligo di resa.
Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito. La decisione è assunta con l’annotazione di cui all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Nota della Redazione
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