Insufficiente il versamento mensile se il conto non chiude in pareggio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 50 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile esterno di un ente locale, ancorché la parificazione del conto sia intervenuta tardivamente, non può essere discaricato qualora la gestione presenti irregolarità sostanziali e formali. Il riversamento mensile degli incassi non esonera dal rispetto della soglia regolamentare di giacenza né dal termine del 31 dicembre per le riscossioni dell’anno di gestione. Il conto che non chiude in pareggio e non espone la scrittura di quadratura del versamento, anche tardivo, è irregolarmente predisposto, perché non consente i riscontri sulla regolarità della gestione e il raccordo con le scritture dell’ente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali per il periodo 01/01/2018–31/12/2018. Il Magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando il difetto di parificazione, il deposito di un prospetto riassuntivo in luogo del conto integrale, l’omessa produzione del provvedimento di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno, nonché, sul piano sostanziale, una giacenza di cassa incompatibile con la gestione e versamenti non sempre continui.

La difesa dell’agente contabile eccepiva che il conto completo era stato consegnato al Comune e che il capitolato tecnico prevedeva un riversamento semestrale, senza obbligo di versamento entro la fine dell’anno o al superamento della soglia. L’Amministrazione depositava la parificazione tardiva e la relazione dell’organo di controllo. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio esamina la validità dei mandati. La procura rilasciata all’agente contabile è ritenuta valida, perché la qualità di agente contabile esterno prescinde dall’iniziale incarico alla società concessionaria: rileva l’effettività della gestione di chi ha il maneggio di denaro pubblico. L’individuazione di specifici soggetti tenuti alla riscossione non fa venir meno l’obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti.

Quanto alla parificazione, la Corte ne prende atto, sebbene intervenuta tardivamente mediante verifica di concordanza della rendicontazione con le scritture dell’ente. Ciò non basta, tuttavia, a consentire l’approvazione del conto e il discarico, poiché residuano irregolarità formali e sostanziali, pur in assenza di ammanchi di gestione.

Sul piano formale, il documento depositato come conto è un prospetto riassuntivo con le sole scritturazioni mensili, privo degli elementi essenziali per rappresentare l’attività di riscossione. Il conto integrale non è stato depositato dall’Amministrazione. Già per tale ragione il conto è carente e irregolarmente predisposto, in contrasto con gli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924.

Sul piano sostanziale, il regolamento comunale di contabilità imponeva il versamento integrale al superamento della soglia di euro 516,45 e comunque mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. L’agente ha riversato mensilmente, ma per importi ampiamente superiori alla soglia, violando l’obbligo regolamentare.

La Corte conferma inoltre il mancato riversamento degli incassi di dicembre entro la fine dell’anno: il conto non chiudeva in pareggio, con una giacenza non rappresentata da alcuna scrittura di quadratura del versamento tardivo. Non giova la scadenza semestrale del capitolato tecnico, incoerente con l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., che fissa versamenti con cadenza regolamentare non superiore ai quindici giorni lavorativi. Le modalità di pagamento del servizio non impedivano, salvo casi non documentati, il rispetto del termine del 31 dicembre 2018.

Anche la relazione dell’organo di controllo interno non risulta corredata del visto del Collegio dei revisori. Il Collegio ribadisce il contenuto necessario della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. e dichiara l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese, in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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