Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 22 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Quando la rispondenza del conto a tale requisito risulti già accertata in pregresse verifiche e il decreto presidenziale di designazione non imponga più la relativa analitica revisione, il giudice contabile può pronunciare il discarico dell’agente contabile senza una specifica attività di revisione. La scelta di destinare le risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili non contrasta con l’esigenza di controllo, restando ferma la verifica della sussistenza delle condizioni del discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere di un comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015. Il conto è iscritto al registro di segreteria ed è rimesso al Collegio con apposita relazione del magistrato designato, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.

Nella relazione il giudice designato propone il discarico del conto. Egli rappresenta che la Corte ha già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri e degli economi dei comprensori sanitari, e che l’attività di revisione via via intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza dei conti depositati a tali indicazioni. Poiché la verifica di tale rispondenza non risulta più richiamata nel decreto presidenziale per l’anno 2025, e ritenuta l’opportunità di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, il relatore ritiene non necessaria una specifica revisione del conto in esame. Il Procuratore regionale formula conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo che disciplina l’esame del conto giudiziale. La relazione del magistrato designato è lo strumento con cui il conto è rimesso al Collegio per la decisione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il parametro di valutazione è quello dell’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone un conto idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile.

La Corte richiama il percorso già compiuto in relazione ai conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari. Con pregresse sentenze-ordinanze erano state impartite indicazioni volte ad assicurare la corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei rendiconti. L’attività di revisione successivamente svolta aveva costantemente confermato la rispondenza dei conti a quelle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

Il dato decisivo è costituito dal decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025, che non indica più, tra gli adempimenti, la verifica di tale rispondenza. Da ciò il Collegio trae la conseguenza che l’analitica verifica precedentemente richiesta non costituisce più un passaggio necessario. La scelta organizzativa di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, valorizzando l’impiego delle risorse disponibili, si coordina con tale assetto.

Su queste basi, e tenuto conto della condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, il Collegio ritiene che non sussistano condizioni ostative al discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2015. La decisione non è luogo a pronuncia sulle spese. Il principio che emerge è di ordine processuale-organizzativo: la rispondenza del conto ai requisiti dell’art. 140 c.g.c., già accertata in via generale, consente il discarico senza ripetizione della verifica analitica quando il decreto presidenziale non la imponga.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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