Insussistenza dell’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 237 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è dovuto quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio è improcedibile. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune per l’esercizio finanziario 2020, qualificato come conto del consegnatario di beni dell’ente. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario e ne verifica il presupposto sostanziale. Il modello contabile richiamato è quello del D.P.R. n. 194/1996, che disciplina la gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Manca dunque il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
La conclusione della Procura regionale è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile, espressamente richiamata: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Tali pronunce ritengono che, con riguardo ai beni suddetti, non sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non liquida le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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