Chiuso il controllo sui rendiconti 2023-2024 del Comune di Raveo senza criticità sugli equilibri (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sui rendiconti degli enti locali, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, ha natura di controllo di legittimità-regolarità volto a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento e la sostenibilità dell’indebitamento stesso. Il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile ma è intrinsecamente collegato alla stabilità economica di media e lunga durata, richiedendo una valutazione prospettica dell’intero ciclo di bilancio. L’accertamento di squilibri economicofinanziari comporta per l’ente l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora le irregolarità non siano così gravi, la funzione di controllo consente comunque di segnalare le criticità al fine di prevenire situazioni di deficitarietà. Il ricorso all’anticipazione di tesoreria deve essere limitato a momentanee ed effettive esigenze di liquidità, configurandosi un utilizzo improprio dello strumento sia in caso di ricorso costante sia in caso di impiego meramente prudenziale in assenza di criticità.

Il Fatto

La Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia ha sottoposto a verifica i rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024 del Comune di Raveo, nell’ambito del piano di controllo finanziario sugli enti locali per l’anno 2025. L’istruttoria ha riguardato la regolarità della gestione finanziaria dell’Ente, con particolare attenzione agli equilibri di bilancio, all’attendibilità del risultato di amministrazione e alla sua composizione in relazione alle poste vincolate, destinate e accantonate. In esito all’esame dei questionari e della documentazione disponibile, la Sezione ha formulato una richiesta istruttoria sul ritardo nell’approvazione del rendiconto 2023, sull’accertamento delle entrate, sulla sussistenza di residui vetusti e sul fondo garanzia debiti commerciali. Il Comune ha riscontrato le richieste con nota del 12 febbraio 2026. La verifica dell’Amministrazione regionale ha confermato il rispetto degli obblighi di finanza pubblica per entrambe le annualità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che i controlli sui bilanci degli enti territoriali rientrano nell’alveo dei controlli di legittimità-regolarità finalizzati a garantire la sana gestione finanziaria e il rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Ha richiamato il ruolo centrale dell’organo di revisione quale organo tecnico di controllo che agisce nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente, nonché il sistema integrato di verifiche che coinvolge la Regione, gli organi di revisione e la magistratura contabile.

Con riferimento al ritardo nell’approvazione del rendiconto di gestione 2023 e nella trasmissione dei dati alla BDAP, la Corte ha ribadito che il rispetto dei termini del ciclo di bilancio è ineludibile, costituendo la rendicontazione non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per eventuali variazioni delle previsioni in corso di gestione. Ha richiamato le conseguenze previste dall’art. 227, comma 2-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 9, comma 1-quinquies del d.l. n. 113/2016, che introduce divieti assunzionali per gli enti che non trasmettano tempestivamente i dati alla BDAP, nonché le ulteriori misure previste dall’ordinamento regionale.

Quanto alla gestione delle entrate, la Corte ha evidenziato che la scelta del Comune di prevedere entrate per anticipazioni di tesoreria poi non accertate, sebbene legata a difficoltà di cassa riscontrate in passato, non deve tradursi in un impiego meramente prudenziale dello strumento. Ha precisato che l’anticipazione di tesoreria costituisce una forma di finanziamento per far fronte a momentanee esigenze di liquidità, con causa giuridica mista, compatibile con il divieto di cui all’art. 119 della Costituzione per la sua natura temporanea; un ricorso costante o non correlato a effettive necessità può invece sintomaticamente rivelare squilibri strutturali o carenze di programmazione.

In relazione al risultato di amministrazione, la Corte ha preso atto delle precisazioni dell’Ente che hanno consentito di superare i disallineamenti emersi tra i dati dei questionari, quelli BDAP e quelli della deliberazione consiliare, riconducibili a errori nelle riscossioni e a un errore informatico nella gestione dei residui attivi. Ha comunque raccomandato un’attenta gestione delle reversali e una corretta predisposizione dei documenti contabili. Ha infine preso atto dell’avvenuto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. All’esito del controllo, non essendo emerse criticità tali da pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell’Ente, la Corte ha deliberato la conclusione della verifica, formulando raccomandazioni per il monitoraggio dei residui e per la scrupolosa osservanza dei termini di approvazione dei documenti contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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