Improcedibilità del conto del consegnatario di beni privi di obbligo di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 239 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni del comune, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, pur richiamato nel prospetto contabile, non è idoneo a fondare l’obbligo quando ne difetta il presupposto sostanziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile del Comune, iscritto al conto giudiziale n. 181229 per l’esercizio finanziario 2022. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e si sostanzia in un prospetto redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.

La gestione rappresentata, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, ritenendo insussistente il presupposto dell’obbligo di resa del rendiconto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla corretta qualificazione del rapporto. Il conto in esame è formalmente un conto del consegnatario, costruito secondo lo schema del Modello 24. Tale qualificazione, però, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa del conto giudiziale.

Il presupposto sostanziale dell’obbligo risiede nella sussistenza di un debito di custodia in capo all’agente contabile, riferito a beni mobili o materie. Il Collegio richiama gli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali per il tramite dell’art. 93 TUEL.

Nel caso concreto tale presupposto difetta: la gestione non ha ad oggetto beni o materie soggetti all’obbligo di custodia. Il conto, quindi, non può essere reso giudizialmente, e il Modello 24 utilizzato non vale a fondare l’obbligo quando ne manca il sostrato sostanziale.

Sul punto la Sezione dichiara la propria adesione a un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando, tra le altre, la Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale indirizzo si ricava che, con riguardo ai beni suddetti, l’obbligo di resa del conto non è configurabile.

La conclusione della Procura è pertanto condivisa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non pronuncia condanna alle spese per il tipo di pronuncia adottato, stante l’assenza di soccombenza sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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