Responsabilità del dirigente regionale per duplicazione di pagamenti nella vicenda Biosphera (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 90 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente regionale investito, con provvedimento organizzativo, della gestione amministrativa e contabile di un dossier risponde a titolo di colpa grave quando, per negligenza inescusabile, non appronta la documentazione necessaria a dimostrare l’avvenuta estinzione dei crediti azionati dalla società partecipata e consente così la duplicazione di pagamenti già eseguiti. Il danno erariale è certo e attuale e coincide con le somme corrisposte una seconda volta per il medesimo titolo. La nozione di finanza pubblica allargata non può essere invocata per escludere il pregiudizio quando esso derivi da una duplicazione oggettiva di esborsi. Il potere riduttivo del giudice contabile si esercita valorizzando il caos organizzativo dell’amministrazione e il mancato apporto cooperativo di terzi.

Il Fatto

La Regione Siciliana aveva corrisposto, tra il 2015 e il 2019, somme alla società partecipata regionale in forza di un rapporto convenzionale, anche per effetto di procedure esecutive attivate dai creditori della stessa società. Successivamente, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla partecipata, veniva avviato un pignoramento presso terzi che conduceva, con ordinanza di assegnazione, a un ulteriore esborso per euro 1.667.504,56.

Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio il dirigente che, tra il 2016 e il 2019, era stato incaricato di seguire amministrativamente e contabilmente la vicenda, contestandogli di aver duplicato i pagamenti, in violazione dei doveri di monitoraggio contabile imposti dal suo perimetro funzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accertato la certezza e attualità del danno. Le quietanze del tesoriere, terzo pignorato, e l’ordinanza di assegnazione del 21.04.2020 comprovano l’erogazione delle somme in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti. Il danno contestato, per la quasi totalità, costituisce duplicazione di pagamenti già effettuati per il medesimo titolo.

La Corte ha quindi escluso ogni rilievo alla vicenda transattiva documentata dal convenuto: dalla disamina dell’atto non emerge che fra le controversie transatte rientrassero quelle oggetto di giudizio. Se così fosse stato, la transazione avrebbe dovuto prevedere la restituzione delle somme già versate.

Passando al profilo soggettivo, il Collegio ha rilevato che il convenuto era stato destinatario di uno specifico incarico ad hoc e vantava un’esperienza pregressa sul dossier. La relazione da lui trasmessa il 17.09.2018 si è rivelata incompleta e inidonea a dimostrare la riferibilità soggettiva e oggettiva dei pagamenti ai creditori della partecipata. Da ciò è derivata la conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la legittima attivazione del pignoramento.

Le difese del comparente non sono state accolte. Il Collegio ha osservato che la sua condotta denota un livello di conoscenze giuridiche incompatibile con il preteso difetto di competenze tecnico-legali e che la richiesta di cooperazione ad altri uffici non lo esimeva dai doveri di iniziativa proattiva imposti dal ruolo.

Quanto alla nozione di finanza pubblica allargata, essa è ormai superata: il pregiudizio non può ridursi a un mero calcolo contabile di dare/avere tra amministrazioni.

Il Collegio ha infine esercitato il potere riduttivo. Ha riconosciuto un apporto causativo secondario della difesa erariale, che ha ricevuto la documentazione oltre il termine indicato, riducendo il danno in misura corrispondente. Ha poi ulteriormente ridotto del 40% per il caos organizzativo dell’apparato e il mancato apporto cooperativo di terzi, pervenendo alla quantificazione definitiva di euro 704.973,22, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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