Rinuncia agli atti prima della chiamata ed estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 157 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti depositata dal ricorrente, con la quale si manifesta il venir meno dell’interesse alla domanda, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. quando interviene prima della chiamata in giudizio delle controparti. La dichiarazione di rinuncia vale come espressione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e non richiede l’accettazione delle parti resistenti allorché queste non siano ancora state chiamate in giudizio. Conseguenza della pronuncia di estinzione è che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione, con inserimento nel computo degli importi corrisposti a titolo di ausiliaria anche dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e successive modificazioni, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati maturati e non percepiti.
Con nota depositata il 16 giugno 2023 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., rappresentando il venir meno dell’interesse alla domanda e chiedendo l’estinzione del procedimento. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato in via preliminare la dichiarazione di rinuncia depositata dal ricorrente. L’atto, proveniente dalla parte personalmente tramite il difensore, è stato valutato come espressivo del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia richiesta con il ricorso introduttivo.
La Corte ha valorizzato un dato temporale decisivo: la comunicazione è intervenuta prima della chiamata in giudizio delle controparti. Questa circostanza esclude la necessità di acquisire l’accettazione delle parti resistenti, che non erano ancora state coinvolte nel contraddittorio.
Su questa base il giudicante ha applicato l’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia agli atti quale causa di estinzione del processo. La rinuncia, in quanto indicativa del venir meno dell’interesse alla domanda, preclude ogni ulteriore esame del merito della pretesa pensionistica.
La pronuncia non si estende quindi alla questione sostanziale della computabilità dell’indennità integrativa speciale nel trattamento di ausiliaria. Il giudice si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, la Corte esclude ogni statuizione, non essendovi luogo a pronuncia al riguardo. Il procedimento si chiude così con il solo accertamento dell’avvenuta rinuncia e della conseguente estinzione.
Nota della Redazione
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