Sviamento del contributo pubblico e responsabilità del percettore-amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 13 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un contributo gravante sulle finanze pubbliche è legato alla amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno da sviamento delle risorse rispetto alla finalità pubblica. La mancata rendicontazione della spesa rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta e inverte l’onere della prova a carico del percettore, cui spetta dimostrare la coerenza dell’impiego alle finalità del bando. Di tale responsabilità risponde anche l’amministratore della società beneficiaria che abbia materialmente posto in essere la condotta illecita, divenendo agente contabile di fatto. Il requisito soggettivo del dolo è ravvisabile nella consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di rendicontazione, confermata dal silenzio serbato di fronte agli atti di revoca e di costituzione in mora.

Il Fatto

La Procura regionale ha agito nei confronti di una società in fallimento e del suo socio amministratore unico per il pagamento di euro 19.261,09 in favore della società in house regionale e per essa della Regione. Il finanziamento, concesso a valere su legge regionale n. 1/2009 per lo sviluppo delle piccole imprese artigiane, ammontava a euro 65.464,00, di cui euro 45.824,80 a carico di fondi regionali.

La società non inviava la rendicontazione finale entro il termine previsto e diveniva morosa nel pagamento delle rate. L’ente erogatore revocava il finanziamento per la parte non restituita e intimava la restituzione dell’agevolazione maggiorata degli oneri. Il credito era ammesso al passivo fallimentare come chirografario. I convenuti non si costituivano; il curatore depositava memoria riassuntiva, notiziando la chiusura del fallimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia dell’amministratore, ritualmente notificato, e l’estinzione del giudizio nei confronti della società, cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta dopo l’instaurazione della causa, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., non essendovi presupposti per la riassunzione.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra amministrazione erogatrice e percettore privato che disponga delle somme in modo difforme dal preventivato, frustrando lo scopo pubblico (Cass. Sez. Un. n. 111/2020; Cass. Sez. Un. n. 5019/2010; Cass. Sez. Un. n. 23897/2015). Il privato è compartecipe delle attività istituzionali in virtù della funzionalizzazione pubblica della gestione dei contributi.

La rendicontazione è elemento cardine del procedimento di erogazione ed espressione del principio di necessaria giustificazione della spesa. In sua assenza non è verificabile la conformità dell’impiego alle finalità del bando, con conseguente configurabilità della distrazione. Il bando prevedeva espressamente la mancata rendicontazione quale clausola di revoca; la giurisprudenza contabile, peraltro, ravvisa l’antigiuridicità oggettiva anche a prescindere dalle specifiche violazioni (Corte conti Sez. III App. n. 152/2020). Spetta al percettore dimostrare la coerenza del beneficio (Corte conti Sez. giur. Lombardia n. 159/2015); l’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione determina una inversione dell’onere della prova circa l’insussistenza del danno, non assolto nel caso concreto.

Sul piano dell’imputazione, la condotta è ragionevolmente riferibile all’amministratore unico, che ha sottoscritto domanda e contratto e ha gestito il denaro pubblico per finalità difformi. La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità erariale attinge anche i soggetti legati da rapporto organico alla società fruitrice, ove ne derivi la distrazione dei fondi (Cass. n. 296/2013). L’amministratore diviene così agente contabile di fatto.

Quanto al profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, data la consapevole violazione degli obblighi di rendicontazione e il silenzio serbato di fronte alla revoca e alle intimazioni. La Corte condanna al pagamento di euro 19.261,09 in favore della Regione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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