Inammissibile il parere su contributi previdenziali del sindaco professionista (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 250 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo non può espletarsi su quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari. Va esclusa dalla nozione di contabilità pubblica la richiesta di parere che, pur involgendo norme con riflessi finanziari, sia prodromica all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altra giurisdizione. Il discrimen di ammissibilità oggettiva consiste nella attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, non essendo sufficiente il mero riflesso contabile. Ne consegue che la richiesta volta a conoscere se l’Ente possa accollarsi i contributi previdenziali minimi del sindaco libero professionista è oggettivamente inammissibile, per la potenziale interferenza con la cognizione del giudice ordinario sul diritto soggettivo dell’amministratore locale.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune istante ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità, per il Comune, di corrispondere la cifra forfettaria annuale relativa ai minimi contributivi obbligatori previsti per il sindaco che non abbia dichiarato la totale rinuncia all’esercizio dell’attività professionale per l’intera durata del mandato.
Analoga richiesta, inoltrata dal responsabile di elevata qualificazione dell’area economico-finanziaria del medesimo Ente, era stata dichiarata soggettivamente inammissibile con precedente deliberazione della Sezione. La questione giunge quindi all’esame della Sezione in composizione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo. Sul primo versante il quesito è ammissibile, provenendo dal Sindaco quale legale rappresentante pro tempore dell’Ente ai sensi dell’art. 50 TUEL.
Sul piano oggettivo, invece, la richiesta non supera il vaglio. La Sezione richiama la giurisprudenza consultiva della Sezione delle Autonomie, secondo cui la funzione consultiva non può operare in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura contabile o di altri organi giudiziari, per evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei giudici competenti.
Il quesito sottende l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, sul quale la Corte di cassazione si è già espressa. La Sezione richiama le ordinanze della Suprema Corte che hanno chiarito come l’accollo contributivo non postuli la condizione dell’aspettativa non retribuita per i lavoratori autonomi, e come la quota forfetaria sia determinata in base al reddito minimo imponibile, senza che ne costituisca presupposto la sospensione integrale dell’attività libero-professionale.
Pur avendo riflessi di natura contabile, la questione presenta interferenze con posizioni di diritto soggettivo dell’amministratore locale, potendo determinare un potenziale conflitto con l’eventuale pronuncia del giudice ordinario. La Sezione osserva inoltre che una risposta al quesito sarebbe del tutto inutile, ove aderente alle indicazioni della Suprema Corte, e integrerebbe una scelta discrezionale dell’Amministrazione sull’accettare o meno la soluzione indicata in sede giurisdizionale. Il parere è pertanto dichiarato oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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