Pensione inabilità e reversibilità per infermità non dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 574 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, al dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, versante in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, spetta la pensione di inabilità calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età. Il riconoscimento presuppone il possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione di inabilità di cui all’art. 2, legge n. 222/1984, come specificati dall’art. 2, d.m. n. 187/1997: anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza, risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio e accertamento dello stato di inabilità. Il difetto di contestazione dell’Istituto previdenziale e il mancato espletamento dell’adempimento istruttorio disposto dal giudice confermano la sussistenza dei requisiti. Da tale diritto deriva, in favore dei superstiti, la pensione di reversibilità, con decorrenza dal giorno successivo al decesso.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un appuntato scelto della Guardia di Finanza deceduto nel 2018, ha agito in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli per l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità del coniuge, ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, con decorrenza dal 29 giugno 2018, e della conseguente pensione di reversibilità.

Il coniuge, colpito da lesione emorragica, era stato riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera permanentemente inabile e nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità non dipendente da causa di servizio. Nonostante la domanda e le successive diffide, l’Inps ha liquidato la sola pensione ai superstiti in forma ordinaria (categoria SOCUM). Il giudizio civile, promosso in assenza di riscontro, si è concluso con la declinatoria di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 disciplina una pensione di inabilità calcolata come se il dipendente avesse raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, con il solo requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222/1984. Il d.m. n. 187/1997 ha dettato le modalità applicative.

La Corte ha quindi individuato i tre requisiti necessari: anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza; risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso esaminato tutti i requisiti risultano documentati. Il verbale della Commissione medica ospedaliera del 2 ottobre 2018 ha accertato l’inabilità e l’impossibilità lavorativa dalla data della domanda, escludendo la dipendenza da causa di servizio. La Guardia di Finanza ha comunicato all’Inps il riconoscimento e collocato il coniuge in congedo assoluto dal 29 giugno 2018.

L’elemento decisivo è di ordine processuale. L’Inps non ha contestato la sussistenza del diritto né ha allegato ragioni ostative, e non ha dato esecuzione all’ordinanza n. 60/2024 con cui la Corte aveva ordinato di chiarire la base di calcolo della prestazione liquidata. L’Istituto non ha quindi dimostrato che il trattamento di reversibilità fosse stato rapportato alla pensione di inabilità richiesta.

Da ciò l’accoglimento del ricorso: la pensione liquidata il 26 giugno 2019 non applica il beneficio dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. Sono dovuti gli arretrati sulla differenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con cumulo parziale. L’eccezione di prescrizione è respinta in ragione della domanda e delle diffide. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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