Acquisizione gratuita illegittima se ordine demolizione non notificato agli eredi (TAR Sicilia n. 165 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 ha natura afflittiva e non ripristinatoria, e postula pertanto un elemento soggettivo almeno colposo in capo al destinatario dell’inottemperanza. Ne deriva che la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione al proprietario diverso dall’autore dell’abuso, se non inficia di per sé la legittimità dell’ordine di ripristino, impedisce però di ricollegare all’inerzia del proprietario pretermesso alcun effetto sanzionatorio. L’acquisizione gratuita non può quindi avere come destinatario un soggetto che, non avendo ricevuto l’ordine di demolizione, non fosse posto nelle condizioni di conoscerlo e di ottemperarvi nel termine di novanta giorni.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la Determina Dirigenziale con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile in cui risiedono. Gli stessi hanno dedotto di essere divenuti comproprietari dell’immobile iure hereditatis solo in epoca successiva all’adozione degli ordini di demolizione, adottati e notificati ai nonni, e di non essere mai stati messi a conoscenza della vicenda edilizia. Una dei ricorrenti non è mai stata proprietaria, essendovi soltanto residente.

Il Comune si è costituito eccependo la tardività del ricorso e sostenendo che la rinotifica non fosse necessaria, essendo gli ordini già notificati ai proprietari catastali e non essendo l’Ente tenuto a ricerche approfondite sull’effettiva titolarità del bene. Con ordinanza cautelare il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della determina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività, accertando che la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta in data diversa da quella indicata in ricorso e che il termine di sessanta giorni è stato rispettato. Ha inoltre disatteso la richiesta di riunione con il giudizio relativo al diniego di sanatoria, già definito con autonoma pronuncia di rigetto.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo incentrato sulla carenza dell’elemento soggettivo. Richiamando il parere delle Sezioni riunite del C.G.A.R.S. n. 70/2023 e l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha ribadito la distinzione tra la sanzione demolitoria, di natura riparatoria e oggettiva, e l’acquisizione gratuita, di natura afflittiva, che richiede l’imputabilità almeno colposa dell’illecito omissivo. Da ciò discende che la mancata notificazione al proprietario diverso dall’autore dell’abuso incide sulla conoscenza dell’ordine e impedisce di ricollegare all’inerzia conseguenze irreversibili.

La Corte ha poi chiarito che la determina di acquisizione presuppone una inottemperanza colpevole e dunque che il soggetto pregiudicato dalla sanzione ablatoria sia posto nelle condizioni di conoscere l’ordine di ripristino nel termine di novanta giorni, evitandola. Ha quindi distinto la posizione dei ricorrenti da quella esaminata nel diverso giudizio sul diniego di sanatoria, nel quale la notifica ai soli titolari catastali era stata ritenuta legittima in ragione della peculiarità del procedimento a istanza di parte.

Il Collegio ha inoltre valorizzato un dato ulteriore: l’Amministrazione aveva contezza, prima dell’adozione della determina, del decesso dei soggetti risultati titolari catastali. Ciò la onerava di individuare non solo i residenti, ma gli effettivi proprietari o i soggetti con materiale disponibilità del bene, per provvedere alla rinotifica dell’ordinanza di demolizione. In difetto di tale adempimento, l’acquisizione gratuita è illegittima. Assorbito ogni altro motivo, la determina è stata annullata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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