Il payback dei dispositivi medici non ha natura tributaria e la quantificazione regionale del debito spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14423 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione patrimoniale imposta dal meccanismo del payback sui dispositivi medici, pur rientrando nell’ambito dell’art. 23 Cost., non possiede natura tributaria, mancando i caratteri propri del tributo di cui agli artt. 53 Cost., d.P.R. n. 600/1973 e d.P.R. n. 602/1973, nonché la devoluzione al giudice tributario ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici e di quantificazione degli importi di ripiano integrano attività meramente vincolata, priva di spendita di potere autoritativo, con la conseguenza che la controversia relativa al quantum debeatur attiene a un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback, in quanto noto alle imprese sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, non lede l’affidamento, la libertà di iniziativa economica né il principio di capacità contributiva, ed è stato ritenuto ragionevole e proporzionato dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, l’ha inserita tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendole a carico un importo di Euro 78.793,27. Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria e poi trasposto dinanzi al TAR, era diretto anche avverso gli atti ministeriali a monte del procedimento: il decreto di certificazione del superamento del tetto del 6 luglio 2022, le linee guida del 6 ottobre 2022 e la nota esplicativa del Ministero della Salute.
La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità propri e derivati, contestando in particolare l’assenza di contraddittorio, la genericità dei criteri di calcolo, la natura sostanzialmente tributaria del prelievo, la lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica, nonché l’alterazione retroattiva dell’equilibrio dei contratti pubblici già eseguiti. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo, rilevando come i tetti di spesa regionali siano stati fissati solo nel 2019 con l’accordo n. 181/CSR, come la certificazione dello sforamento sia avvenuta con decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e come le Regioni abbiano poi adottato i provvedimenti di recupero solo a seguito dell’introduzione del comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ad opera del d.l. n. 115/2022. Il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno rispettivamente esteso a tutte le aziende la riduzione al 48% della quota di ripiano e ritenuto il meccanismo del payback ragionevole, proporzionato e rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Con riferimento agli atti statali impugnati, il ricorso è stato respinto nel merito, richiamando i numerosi precedenti conformi della Sezione. La Corte ha escluso la natura tributaria del prelievo, osservando che non tutte le prestazioni patrimoniali imposte sono tributi, mancando nel caso di specie i requisiti della capacità contributiva, del regime di accertamento e riscossione e della giurisdizione tributaria. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità, alla lesione dell’affidamento e all’asserita compromissione dei bilanci, trattandosi di una sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito assume consistenza giuridica.
Quanto invece alla determinazione dirigenziale regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni dal comma 9-bis è interamente vincolata: la verifica della documentazione contabile, l’elencazione delle aziende e la quantificazione degli importi sulla base di percentuali fissate ex lege non implicano alcuna spendita di potere autoritativo, ma si riducono a un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur. Ne deriva che la posizione della società è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La sentenza ha pertanto respinto il ricorso in parte e lo ha dichiarato inammissibile nella restante parte, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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