Obbligo vaccinale e sospensione del dipendente di Polizia: questioni infondate (TAR Toscana n. 1713 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, al personale della Polizia di Stato, non essendo le relative questioni di legittimità costituzionale che lo investono sorrette da argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e respinti dalla Corte costituzionale. La sospensione dal servizio del dipendente che non si sottoponga al ciclo vaccinale, con esclusione del diritto alla retribuzione e ad ogni altro compenso o emolumento, costituisce misura non irragionevole né sproporzionata, funzionale all’adempimento dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro. L’inadempimento dell’obbligo prescinde dall’effettivo svolgimento del servizio e non ammette deroghe per il personale assente, salvo le ipotesi tassative previste.
Il Fatto
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, impugna il decreto con cui il Questore ne ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dal diritto alla retribuzione, fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre sei mesi. L’atto si fonda sull’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, che aveva reso obbligatoria la vaccinazione per il personale del comparto sicurezza.
Il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti consequenziali e delle circolari applicative, affidando le proprie doglianze a undici motivi. Chiede in via principale l’annullamento, in subordine la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o di legittimità costituzionale, e in ogni caso il risarcimento dei danni. La domanda cautelare, dapprima accolta con decreto presidenziale, non è stata confermata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto il motivo che assume il venir meno delle condizioni delle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio dei vaccini. La Corte di Giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2023, C-765/21, ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sul punto, perché l’oggetto del giudizio non è la validità delle autorizzazioni ma la legittimità dell’obbligo vaccinale.
Quanto alla pretesa impossibilità di adempiere, la Corte rileva che l’obbligo include il ciclo vaccinale primario e la dose di richiamo. Il ricorrente non vi si è sottoposto e ciò basta a integrare l’inadempimento. L’assenza giustificata dal lavoro non esonera dall’onere di rispondere all’invito dell’amministrazione: le deroghe previste dalla circolare del Capo della Polizia hanno funzione antielusiva e non presentano profili di manifesta irragionevolezza. Sul punto il collegio richiama Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1137, oltre a id., 25 marzo 2024, n. 2831 e id., 14 settembre 2023, n. 8329.
Le censure di contrasto con il diritto eurounitario e convenzionale sono infondate. La Corte di Giustizia UE, sez. X, 12 giugno 2025, C-219/24, ha escluso che la normativa nazionale costituisca attuazione del diritto dell’Unione, con conseguente inapplicabilità della Carta. La Corte di Giustizia, sez. V, 18 giugno 2026, C-522/24 ha poi chiarito che la Direttiva 2000/78 non osta a un obbligo vaccinale selettivo per categorie di personale e che le opinioni sulla salute pubblica non integrano le “convinzioni personali”. Quanto all’art. 8 CEDU, la Corte EDU, Grande camera, 8 aprile 2021, Vavricka e altri c. Repubblica Ceca ammette l’ingerenza giustificata dalla necessità sociale impellente.
Il collegio ritiene manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. La Corte cost. n. 14 del 9 febbraio 2023 ha già scrutinato il bilanciamento operato dal legislatore, la sentenza n. 15/2023 la ragionevolezza dell’obbligo selettivo e la sentenza n. 135 del 5 ottobre 2023 la scelta per categorie predeterminate. La sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 ha confermato, per la Polizia penitenziaria, la conformità agli artt. 2, 3 e 32 Cost. della mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento, conclusione estesa alla mancata previsione dell’assegno alimentare.
Il ricorso è dunque respinto in ogni domanda, con condanna del ricorrente alle spese processuali e oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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