Revoca dall’elenco dei revisori dei conti e debiti fiscali del professionista (TAR Toscana n. 1711 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 delega al professionista una porzione del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente necessità di un rapporto fiduciario fondato su comprovati requisiti di onorabilità. La commissione di violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria integra il presupposto per la revoca dall’elenco dei soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 164/1999, in combinato disposto con l’art. 21, comma 2, lett. c) del medesimo decreto. Il successivo pagamento dei debiti fiscali mediante rateizzazione o definizione agevolata non elide la rilevanza della condotta, che va valutata con riferimento alla situazione coeva all’adozione del provvedimento secondo il principio tempus regit actum. La verifica della legittimità del provvedimento di revoca prescinde, pertanto, dallo sgravio o dalla parziale estinzione sopravvenuta delle pendenze erariali.
Il Fatto
Un esperto contabile iscritto all’albo professionale e inserito nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale della Toscana aveva disposto la revoca dall’elenco. L’Amministrazione aveva rilevato un’esposizione verso l’Erario consistente, mancati versamenti spontanei di imposte dichiarate, un ricorso sistematico a rateizzazioni e definizione agevolata, nonché irregolarità nei versamenti IVA periodici.
Il ricorrente contestava la quantificazione degli importi, deduceva la legittimità degli istituti della rateizzazione e della definizione agevolata, invocava una crisi di liquidità conseguente alla contrazione del fatturato anche per gli effetti dell’epidemia da Covid-19 e censurava la sproporzione della sanzione. La domanda cautelare, respinta in primo grado, era stata accolta in appello ai soli fini del periculum in mora, con fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 241/1997, il professionista rilascia il visto di conformità attestando la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione e alle risultanze contabili. Il rilascio implica, per l’art. 2 del D.M. n. 164/1999, la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra dichiarazione, scritture e documentazione.
Da qui la qualificazione del rapporto. Nell’attribuire al professionista l’emissione del visto, l’Amministrazione gli delega una porzione del proprio potere di accertamento, finalizzato alla correttezza della riscossione dei crediti tributari. Tale attribuzione presuppone un necessario rapporto fiduciario, che risulta compromesso quando emergono condotte che determinano il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. n. 164/1999.
Il Tribunale richiama i propri precedenti conformi, già espressi nelle sentenze n. 482/2026 e n. 87/2025, e la giurisprudenza amministrativa. Ribadisce che l’attività di assistenza fiscale può essere affidata solo a soggetti con comprovati requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo, idonei a dare garanzia all’Erario e al contribuente. La verifica riguarda anche le violazioni compiute dal professionista quale persona fisica, non solo nell’esercizio dell’attività professionale.
Quanto alla rateizzazione e alla definizione agevolata, il Collegio osserva che l’art. 39, comma 4-bis, d.lgs. n. 241/1997 prevede che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce la sospensione o la revoca. La medesima regola vale, a maggior ragione, per la rottamazione dei carichi esattoriali. Il pagamento tardivo, dunque, non pone nel nulla l’illegittimità della condotta, valutata al momento dell’adozione del provvedimento secondo il principio tempus regit actum.
Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato la reiterata omissione degli adempimenti tributari, per un importo ancora consistente in sede istruttoria. La dedotta crisi di liquidità non è stata provata. Le contestazioni sulla quantificazione degli importi non incidono sulla legittimità dell’atto, costituendo la normale risultante dell’aggiornamento della posizione debitoria, né rileva lo sgravio disposto in autotutela. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria.
Nota della Redazione
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