Silenzio P.A. su rimodulazione P.A.I. e obbligo di provvedere in trenta giorni (TAR Sicilia n. 2000 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento avviato su istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a provvedere con atto espresso e il suo silenzio integra inadempimento accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il ricorso, proposto entro un anno dalla scadenza del termine, è tempestivo e impone al giudice amministrativo di dichiarare l’illegittimità del silenzio e di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia si nomina fin d’ora il Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore esercente la potestà sul figlio minorenne riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha inoltrato in data 27.08.2025 al Comune e all’Azienda Sanitaria Provinciale un’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale già in essere in favore del figlio.
Le Amministrazioni intimate, sebbene ritualmente destinatarie, non hanno adottato alcun provvedimento conclusivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere in forma espressa, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 legge n. 241/1990, che impone alla P.A. di concludere il procedimento incardinato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso entro trenta giorni dall’inoltro dell’istanza. Nel caso di specie tale termine è decorso senza che le Amministrazioni abbiano adottato l’atto conclusivo, pur essendovi tenute.
Il quadro processuale è delineato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: decorso il termine di conclusione e comunque entro un anno dalla sua scadenza, chi ha interesse può domandare al Tribunale di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il ricorrente ha agito nel rispetto di tale perimetro temporale e la sua iniziativa è stata ritenuta tempestiva.
Ne discende la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. La mancata costituzione delle parti intimate non ha inciso sull’accertamento, posto che l’obbligo di provvedere è correlato alla sola scadenza del termine procedimentale.
Per il caso di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con facoltà di delega e autonomo subentro alle Amministrazioni rimaste inerti, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del medesimo decreto, decorrendo il termine dall’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. Le spese di lite sono poste a carico solidale delle Amministrazioni intimate, liquidate in misura distratta in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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