Revisione prezzi negli appalti del soggetto aggregatore e decorrenza dall’istanza formale (TAR Toscana n. 1715 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, la competenza a decidere sull’istanza di revisione prezzi spetta al soggetto aggregatore e non ai singoli enti contraenti, ancorché aderenti alla convenzione quadro. Il riparto di giurisdizione si determina in base alla natura della clausola: se essa riserva alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an o del quantum, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.; se invece configura un obbligo automatico e vincolato, la controversia appartiene al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, la revisione decorre dalla data dell’istanza presentata, che deve essere completa degli elementi necessari alla valutazione dei presupposti di legge.

Il Fatto

Nel 2016 la Città Metropolitana di Firenze, quale soggetto aggregatore, ha bandito una procedura aperta per una convenzione quadro relativa al servizio di pulizie. Il lotto di interesse è stato aggiudicato a un raggruppamento capeggiato dalla società ricorrente; un Comune vi ha aderito con ordinativo di fornitura.

Nel febbraio 2023 la società ha manifestato al soggetto aggregatore l’interesse a una revisione dei prezzi; nel novembre 2023 ha presentato istanza al Comune aderente, che l’ha respinta per incompetenza e nel merito. Il soggetto aggregatore, in seguito, ha riconosciuto la revisione con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La società ha impugnato sia il rigetto comunale sia la decorrenza, chiedendo una data anteriore.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. La clausola di revisione contenuta nel capitolato non configura un meccanismo automatico e vincolato, ma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale nella determinazione della spettanza e del quantum, con corrispondente posizione di interesse legittimo dell’operatore economico.

Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 21990 del 2020, secondo cui il discrimine tra le giurisdizioni risiede nell’esistenza o meno di una clausola che riconosca alla parte pubblica un potere di apprezzamento: se la clausola individua un obbligo puntuale, la pretesa è di adempimento contrattuale e appartiene al giudice ordinario. Vengono citate anche le pronunce del Cons. Stato n. 9568 del 2025 e del T.A.R. Trentino Alto Adige n. 41 del 2026.

Superata la questione di giurisdizione, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile: l’atto dirigenziale del soggetto aggregatore ha accolto l’istanza di revisione e ha integralmente sostituito il provvedimento comunale, sicché dalla sua eventuale caducazione la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità.

Nel merito dei motivi aggiunti, la censura è infondata. La nota iniziale della società non costituiva una vera istanza di revisione, ma una semplice richiesta di chiarimenti, priva degli elementi necessari a verificare i presupposti e a quantificare l’incremento. La competenza spetta al soggetto aggregatore, non al Comune aderente, e la domanda a quest’ultimo indirizzata non è idonea a far decorrere la revisione.

Nessuna violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione e affidamento è ravvisabile: informata della competenza del soggetto aggregatore, la società ha presentato l’istanza completa solo oltre un anno dopo. Il ritardo va ascritto al suo comportamento. La decorrenza fissata al 1° gennaio 2025 è dunque legittima, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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