Obbligo di vigilanza datoriale e rischio elettivo nel regresso Inail (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13170 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso al dipendente, l’art. 2087 cod. civ. impone di adottare ogni cautela dettata dalla comune esperienza e di vigilare sull’effettivo uso dei presidi antinfortunistici. L’obbligo di garanzia copre anche il rischio derivante dalla condotta negligente o imprudente del prestatore, con il solo limite della condotta abnorme e del tutto imprevedibile, riconducibile alla categoria del rischio elettivo. Il lavoratore non è tenuto a mantenere agganciata la cintura di sicurezza quando tale operazione è materialmente impossibile per assenza di dispositivi idonei. In sede di legittimità, la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, prospettata sotto l’apparente veste della falsa applicazione di legge, è inammissibile, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale ritualmente illustrato.
Il Fatto
Un dipendente, impegnato nello smontaggio di un ponteggio a due impalcati presso un cantiere edile, scivolava dalla scala a pioli che collegava i due piani, mentre scendeva dal secondo al primo. L’INAIL agiva in regresso per i costi sostenuti a seguito dell’infortunio. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione, escludendo che la condotta del lavoratore integrasse un comportamento abnorme o imprevedibile. Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la manifesta illogicità rispetto alle risultanze istruttorie e la violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per l’analogia dei profili di inammissibilità. La Corte rileva che la violazione di legge è argomentata su circostanze fattuali diverse da quelle accertate in sentenza: il ricorrente, sotto l’apparente formulazione di un error in iudicando, contesta in realtà la ricostruzione della vicenda accreditata dal giudice di merito.
Il Collegio ribadisce il criterio distintivo: il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene invece alla tipica valutazione del giudice di merito. Tale censura è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che nella specie non risulta ritualmente illustrato.
La Corte osserva che il ricorso non si confronta con il decisum, che individua la responsabilità datoriale tanto nell’omessa predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro quanto nell’omesso controllo del rispetto della normativa antinfortunistica. A nulla rileva che il ponteggio fosse regolamentare e che il lavoratore disponesse della cintura: durante la discesa l’aggancio era materialmente impossibile per mancanza di dispositivi idonei, sicché la condotta imprudente fu imposta dalla necessità di completare l’attività.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di garanzia si estende fino a coprire il rischio della condotta negligente e imprudente del prestatore, con il solo limite di quella abnorme, e ciò anche in relazione a lavoratori in posizione apicale, in grado di modulare la propria prestazione (v. Cass. n. 2403 del 2022). Tali passaggi motivazionali non risultano puntualmente scalfiti dai motivi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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