Onere probatorio sul lavoratore per qualificare il rapporto subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20126 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ragionamento presuntivo del giudice di merito. La qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che attiene all’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando si critica il ragionamento presuntivo concernente la scelta e la ponderazione degli indici di subordinazione. L’onere di allegazione e prova degli elementi attestanti la natura subordinata incombe sul lavoratore che ne invochi il riconoscimento. Non rilevano, a tal fine, la mera asserita falsità del contratto d’opera né la mancata accettazione di una proposta transattiva.
Il Fatto
La lavoratrice agiva in giudizio per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con una società di servizi, lamentando che il rapporto, formalmente instaurato nel 1997, fosse in realtà subordinato sin dall’origine. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava la sussistenza del rapporto subordinato solo per il periodo dal 1.10.2005 al 30.7.2007, con mansioni inquadrabili al terzo livello del CCNL di settore.
Per il periodo precedente, la corte territoriale escludeva la natura subordinata, ravvisando l’esistenza di contratti di collaborazione autonoma fino al 31.12.2000 e di collaborazione coordinata e continuativa dal 1.1.2001 al 30.9.2005. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2222 c.c. nonché del CCNL Imprese di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura mirava a dimostrare l’errata valutazione delle circostanze di fatto con riferimento al periodo 10.2.1997-30.9.2005, per il quale era stata esclusa la subordinazione.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudizio di qualificazione del rapporto costituisce un accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo entro limiti definiti. In particolare, secondo il precedente Cass. n. 22846/2022, il controllo è ammesso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. unicamente per l’individuazione dei caratteri tipici della subordinazione ex art. 2094 c.c., mentre opera nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando investe la scelta e la ponderazione degli indici di subordinazione.
Da tale premessa discende la necessità che il motivo di ricorso indichi specificamente i caratteri identificativi del rapporto. L’onere di allegazione e prova grava sul lavoratore che invochi l’errata interpretazione dei fatti. La Corte esclude che assuma rilievo la mera deduzione della non veridicità del contratto d’opera, non essendo sufficiente l’asserita falsità, ma occorrendo la prova positiva degli elementi attestanti il vincolo di subordinazione.
Parimenti irrilevante è la mancata accettazione, da parte della lavoratrice, della conciliazione transattiva sulla pregressa offerta formulata dalla società in vista dell’assunzione: tale circostanza non è decisiva per provare la reale natura del rapporto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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