Oblazione per intero complesso edilizio se la sanatoria definisce l’autotutela (TAR Lombardia n. 622 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata nel corso del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio originario non si limita alla regolarizzazione delle singole difformità, ma investe l’intero complesso delle opere insistenti sull’immobile. In tale ipotesi il contributo di costruzione, a titolo di oblazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, va commisurato all’intervento nella sua unitarietà e non alla sola parte eccedente il titolo preesistente. La sanatoria, intervenendo a definizione complessiva della vicenda edilizia in luogo dell’esito demolitorio dell’autotutela, è assoggettata alla disciplina ordinaria dell’oblazione, con applicazione dei criteri di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia previsti dalle tabelle comunali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, è proprietario di un compendio immobiliare destinato ad attività agricola, sul quale insiste un fabbricato rurale già assentito nel 1991 con concessione edilizia gratuita. Dopo aver eseguito opere in parziale difformità rispetto a quel titolo — ampliamento, sopralzo, portico e tettoia — ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune ha quantificato l’oblazione in complessivi euro 7.636,81, poi rideterminati in euro 7.378,58, e ha rilasciato il permesso in sanatoria nel 2018. Il ricorrente ha pagato con riserva di ripetizione, assumendo che il contributo andasse calcolato solo sull’incremento di superficie derivante dalle opere difformi, pari a euro 2.164,63. Ha quindi chiesto l’accertamento negativo dell’obbligazione e la restituzione della somma versata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale, applicando il criterio della ragione più liquida, poiché il ricorso è infondato nel merito.
Secondo il Tribunale, il ricorso muove da un presupposto errato: che il titolo edilizio del 1991 fosse legittimo e che la sanatoria del 2018 riguardasse soltanto le opere eseguite in parziale difformità. La documentazione versata in atti dimostra invece che l’istanza di sanatoria non costituisce un’iniziativa autonoma, ma si inserisce nel più ampio procedimento di annullamento in autotutela della concessione gratuita del 1991, avviato dal Comune.
In questo contesto la domanda di sanatoria ha rappresentato una modalità alternativa di definizione della complessiva vicenda edilizia, idonea a sostituirsi all’esito demolitorio dell’autotutela e a consentire la conservazione delle opere previo assoggettamento alla disciplina dell’oblazione. Ne consegue che, sul piano oggettivo, la sanatoria deve intendersi riferita all’intero complesso delle opere.
Il Collegio suffraga la conclusione con tre rilievi: la domanda è stata presentata in riscontro alla richiesta comunale di elaborati comparativi tra stato originario, stato autorizzato e stato di fatto; le tavole allegate riguardano l’intero complesso, incluse le opere riconducibili all’intervento del 1991; diversamente opinando, il procedimento di annullamento del titolo del 1991 resterebbe pendente, con incertezza sugli effetti e sulla validità della stessa sanatoria.
È dunque corretta l’applicazione dell’oblazione all’intero intervento edilizio, secondo i criteri delle tabelle comunali, e non alla sola parte eccedente. Il Comune ha peraltro applicato parametri già ridotti in base all’epoca di realizzazione delle opere. Adottare la tesi del ricorrente significherebbe attribuire effetti conservativi a un titolo gratuito contestato in autotutela, perpetuandone indebitamente i benefici economici. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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