Il mancato adeguamento ai minimi salariali sopravvenuti al termine di scadenza del bando non legittima l’esclusione (TAR Sardegna n. 606 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il costo medio orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali non costituisce un parametro assoluto e inderogabile, a differenza dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo applicabile, la cui violazione comporta l’esclusione dell’offerta. Il mero scostamento tra il costo della manodopera offerto e quello risultante dalle tabelle ministeriali non è di per sé indice di violazione dei minimi salariali. Il rinnovo del CCNL sopravvenuto alla scadenza del bando non impone la rinnovazione della gara né determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, essendo i nuovi livelli retributivi applicabili alla futura esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Gli oneri per la sicurezza possono essere quantificati secondo criteri proporzionali alla durata del rapporto contrattuale.
Il Fatto
Una cooperativa, seconda classificata in una procedura di gara indetta dal Comune di Cagliari per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dei minimi salariali, la quantificazione incongrua degli oneri per la sicurezza e la sussistenza di plurimi indici di incapienza dell’offerta che avrebbero imposto il controllo di anomalia. Il Tribunale ha disposto una verificazione per accertare la congruità del costo della manodopera e il rispetto dei minimi retributivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito la distinzione tra il concetto di minimi salariali, desunto direttamente dal contratto collettivo nazionale e assistito dalla sanzione dell’esclusione, e quello di costo medio orario del lavoro, frutto dell’elaborazione ministeriale di dati aggregati. Solo rispetto a quest’ultimo l’operatore può dimostrare la sostenibilità degli scostamenti attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, mentre il mero disallineamento con le tabelle ministeriali non integra violazione dei minimi salariali.
In esito alla verificazione, è emerso che il costo orario dichiarato dall’aggiudicataria era idoneo a garantire i diritti retributivi dei dipendenti e che i minimi salariali risultavano rispettati in applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il Tribunale ha quindi respinto la tesi della ricorrente che, tramite il raffronto tra l’offerta e le tabelle ministeriali del 2024 e del 2025, aveva dedotto il mancato rispetto dei minimi: tale raffronto evidenzia il costo del lavoro effettivamente sostenuto grazie agli sgravi contributivi, ma non dice nulla sul rispetto dei minimi previsti dal CCNL applicato.
Quanto al rinnovo contrattuale del giugno 2025, intervenuto dopo la presentazione dell’offerta e la chiusura del subprocedimento di anomalia relativo al primo classificato, il Collegio ha richiamato il principio per cui la sopravvenuta stipula del nuovo CCNL non impone la rinnovazione della gara. I nuovi livelli retributivi trovano applicazione alla futura esecuzione del contratto, potendo l’appalto essere modificato ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 per sopravvenienze di circostanze imprevedibili.
In ordine agli oneri per la sicurezza, il Tribunale ha ritenuto coerente la quantificazione operata dall’aggiudicataria, che aveva considerato il costo annuo per addetto e il numero complessivo dei lavoratori, aggiungendo il costo di mantenimento in efficienza successivo al primo anno. La censura della ricorrente si fondava sul presupposto non dimostrato che tutte le unità di personale dovessero essere sottoposte a visita medica più di una volta nel corso di un rapporto contrattuale di soli 22 mesi.
Quanto alla mancata attivazione del procedimento di anomalia, il Collegio ha escluso la sussistenza di indici di incapienza: gli aumenti contrattuali sopravvenuti non determinavano scostamenti significativi, i costi della formazione erano computati nel costo orario medio e l’adesione ai fondi paritetici interprofessionali consentiva risparmi economici, mentre le proposte migliorative risultavano sostenibili. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e a quelle della verificazione.
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Nota della Redazione
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