Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 627 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso, senza esecuzione, il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta. Quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nell’importo di € 500,00 annui, oltre accessori, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Notificata in forma esecutiva il 18 dicembre 2024 e non appellata, la sentenza è passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto inerte oltre il termine dilatorio, senza corrispondere quanto liquidato. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione nel termine di trenta giorni, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono osservare per completare le procedure esecutive.

L’inadempimento non è stato contestato in giudizio: il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato alcuna attività esecutiva. Il ricorso è pertanto fondato, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione.

Quanto alle misure sostitutive, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti della Carta del docente. Al commissario è assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione, con possibilità di ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Collegio ha poi escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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