Occupazione abusiva demaniale: risponde anche chi protrae quella iniziata da altri (Cass. pen. Sez. 3 n. 10835 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie incriminatrice di occupazione senza titolo di un’area demaniale marittima, di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., si applica anche a chi abbia protratto la condotta abusiva originariamente iniziata da altri, configurandosi come reato permanente correlato al volontario protrarsi dell’offesa al bene giuridico tutelato. Il termine annuale previsto dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ha natura ordinatoria: la sua violazione non comporta nullità del decreto né può legittimare la revoca dello stesso, ma solo il rifiuto dell’emissione da parte del giudice. Il vizio del travisamento della prova, in caso di c.d. doppia conforme, è deducibile in cassazione solo se il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori non esaminati in primo grado o se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo errore percettivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di un’imputata, condannata alla pena di giorni 20 di arresto con sospensione condizionale, per il reato di occupazione abusiva di area demaniale. L’imputata, divenuta coerede dell’originaria proprietaria dell’immobile, aveva proseguito l’occupazione dell’area demaniale adibita a giardino, senza munirsi della necessaria concessione. Avverso la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata sollevazione della questione di costituzionalità sull’interpretazione dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere natura ordinatoria del termine annuale per la richiesta di decreto penale, con conseguente mera irritualità dell’emissione tardiva del decreto e non abnormità del provvedimento di restituzione atti disposto dal giudice. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2005, aveva già dichiarato inammissibile una questione sovrapponibile per genericità del quesito. La Corte ha quindi ritenuto la questione manifestamente infondata, evidenziando come una sanzione processuale per il mancato rispetto del termine finirebbe per frustrare le stesse esigenze di economia processuale sottese al rito monitorio, dato che l’eventuale vizio potrebbe essere rilevato solo nel giudizio di opposizione, dopo la revoca del decreto ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto alla seconda censura, la Corte ha ricostruito il perimetro del vizio di travisamento della prova, distinguendolo dall’errore valutativo non sindacabile in sede di legittimità. In presenza di doppia conforme, il travisamento è deducibile solo nelle ipotesi di errore percettivo sulla fonte di prova o di richiamo di atti mai esaminati in precedenza dal giudice d’appello. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il giudice di merito avesse correttamente accertato la responsabilità dell’imputata in base a risultanze processuali legittimamente valutate.
Sotto il profilo oggettivo, è stato ritenuto dirimente che l’imputata, pur essendo solo coerede, avesse acquistato il possesso del fondo a far data dalla successione e avesse lasciato intatto lo stato dei luoghi, protraendo così l’occupazione abusiva iniziata dalla madre. La mancata rimozione delle opere e il mancato ripristino della legalità integravano la condotta tipica, essendo il reato di natura permanente, come precisato dai principi giurisprudenziali richiamati. Il potere di eliminare la situazione antigiuridica non risultava compromesso dalla contitolarità del possesso con altri coeredi, attribuito dalla legge in misura identica a ciascuno di essi.
In relazione all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del giudice di merito che aveva desunto la consapevolezza dell’abusività dell’occupazione dalla partecipazione dell’imputata all’accertamento del 2017, svolto in veste di delegata della madre. La qualità di avvocato della ricorrente è stata valorizzata non come prova della conoscenza, ma come indice ulteriore di inverosimiglianza delle linee difensive dirette ad escluderne la consapevolezza. Del tutto generico è stato infine ritenuto il rilievo relativo all’archiviazione del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio giudiziario, non essendo state indicate le ragioni della decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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