Confisca al corruttore del solo profitto, non del prezzo (Cass. pen. Sez. 2 n. 19107 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca obbligatoria prevista dall’art. 322ter cod. pen. opera in modo differente a seconda della posizione dell’agente: al corrotto può e deve essere confiscato il prezzo o il profitto del delitto, mentre al corruttore può e deve essere confiscato unicamente il profitto da lui effettivamente conseguito, vale a dire il vantaggio patrimoniale ottenuto per effetto dell’accordo corruttivo. La clausola finale dell’art. 322ter, comma 2, cod. pen., che fissa un valore non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse al pubblico ufficiale, opera come criterio sussidiario di quantificazione solo quando il profitto, pur sussistente, non sia agevolmente determinabile. In caso di concorso di persone nel reato, escluso ogni principio solidaristico, la confisca va disposta per ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto conseguita, con possibilità di ripartizione in parti uguali solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, applicava all’imputato la confisca della somma di euro 300.000, e per equivalente, quale prezzo del reato di corruzione di cui al capo c) dell’imputazione, ritenendo che la sentenza rescindente imponesse tale statuizione.
Avverso il provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri, che il giudice del rinvio non aveva correttamente interpretato il dictum della sentenza di annullamento e che, in ogni caso, essendo egli corruttore e non corrotto, non poteva essergli confiscato l’intero prezzo versato al pubblico ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si sosteneva l’impossibilità di disporre la confisca non contemplata dall’accordo di patteggiamento. Il potere del giudice di disporre la confisca per equivalente anche in assenza di accordo delle parti costituiva, infatti, punto già deciso dalla sentenza rescindente e non più riproponibile ai sensi dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte ha altresì precisato che la confisca del profitto va obbligatoriamente disposta anche con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., attesa la sua natura di sanzione non commisurata alla gravità della condotta, salvo il diverso caso in cui l’accordo abbia avuto ad oggetto anche la misura di sicurezza patrimoniale, ipotesi non ricorrente nella specie.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice del rinvio aveva travisato il principio di diritto contenuto nella pronuncia rescindente. Quest’ultima, lungi dall’imporre la confisca dell’intera somma versata al corrotto, demandava unicamente di fare applicazione dell’art. 322ter cod. pen. in relazione al delitto di corruzione, previa quantificazione dell’importo confiscabile.
La Corte ha quindi ricostruito la portata normativa della disposizione: al corrotto può essere confiscato il prezzo del reato, mentre al corruttore il profitto effettivamente conseguito. Quanto alla nozione di profitto, la Corte ha valorizzato la definizione di provento del reato contenuta nella Direttiva 2014/42/UE, chiarendo che esso può consistere in un vantaggio economicamente valutabile, anche di valore soggettivo, pari quanto meno a ciò che il corruttore si è mostrato disposto a pagare. In tale prospettiva, la clausola sussidiaria dell’art. 322ter, comma 2, cod. pen. soccorre proprio quando il profitto, pur sussistente, non sia agevolmente determinabile.
La Corte ha infine accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (sentenza Massini), secondo cui in caso di concorso di persone nel reato la confisca non può essere applicata secondo un criterio solidaristico, ma deve colpire ciascun concorrente per la sola quota di profitto conseguita. Ha tuttavia respinto la tesi difensiva che limitava la confisca alla quota di tangente versata dal ricorrente, osservando che tale somma rappresenta solo il prezzo a suo carico, non il vantaggio derivatogli dall’accordo corruttivo. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio, con indicazione dei principi cui dovrà attenersi il giudice del rinvio in sede di nuova quantificazione.
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Nota della Redazione
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