Perizia fonica negativa e riconoscimento vocale mediato: motivazione apodittica (Cass. pen. Sez. VI n. 32869 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sul riconoscimento vocale compiuto da un teste e sulle proprie percezioni uditive, nonché discostarsi dalle conclusioni della perizia fonica, in forza del principio di non tassatività dei mezzi di prova e del ruolo di peritus peritorum. Egli è però tenuto a una valutazione in concreto e a motivare puntualmente le ragioni del contrario avviso, analizzando l’ipotesi scientifica, verificando l’iter seguito dal perito e spiegando in positivo gli elementi che conducono all’individuazione del loquente. In mancanza, la valutazione si risolve in un dato autoreferenziale e apodittico, affetto da vizio di motivazione e da violazione di legge. Il riconoscimento vocale “mediato” e indiretto, frutto di comparazione e non di percezione immediata, esige uno scrutinio di attendibilità tanto più rigoroso.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna dell’imputato, con giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo i giudici del merito, l’imputato avrebbe partecipato, in concorso con altri soggetti, alla consegna di circa cinquecento grammi di cocaina.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, il travisamento della prova in ordine alle risultanze della perizia fonica e l’illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha individuato l’imputato come interlocutore del Cavaleri, in contrasto con gli esiti tecnici e fondandosi su un riconoscimento vocale “postumo” di un teste di polizia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo sull’ascolto in camera di consiglio delle conversazioni intercettate, ritenendolo manifestamente infondato. È principio pacifico che il giudice può sempre ascoltare e utilizzare ai fini della decisione i supporti contenenti le conversazioni ritualmente acquisite e trascritte, senza violazione del contraddittorio, perché tale attività attiene alla fase di valutazione della prova e non a quella di acquisizione (Sez. 2, n. 27089 del 2023; Sez. 3, n. 36350 del 2015).
Parimenti infondate sono le censure sulla libera valutazione della prova tecnica: il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere un motivato contrario avviso rispetto ai periti (Sez. 1, n. 870 del 1977). La Corte distingue tuttavia tra scienza privata del giudice, non utilizzabile, e le percezioni che egli trae direttamente dal processo e dai suoi atti, che possono essere oggetto di valutazione e confronto con le altre acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 2010; Sez. 2, n. 45581 del 2023).
Il ricorso coglie però nel segno sugli aspetti centrali. Il punto critico è l’individuazione dell’imputato come interlocutore del Cavaleri, operata sulla base del riconoscimento vocale del teste, in contrario avviso rispetto alla perizia che aveva escluso tale attribuzione. La Corte di appello ha ritenuto attendibile quel riconoscimento senza confrontarsi con i rilievi della difesa: si tratta di un riconoscimento mediato e indiretto, compiuto non in tempo reale ma solo dopo l’escussione dell’imputato, attraverso una comparazione e non una percezione immediata.
Il profilo decisivo è però il rapporto tra il riconoscimento e le risultanze della perizia fonica, negativa ai fini dell’attribuzione. La Corte distrettuale ha qualificato tali esiti come “neutri” in modo meramente assertivo. Il giudice, in tema di prova scientifica, deve invece individuare e descrivere le ragioni per cui ritiene erronee le conclusioni del perito, salvo che la fallacia sia lampante, con analisi dell’ipotesi scientifica e argomentazione ancorata ai postulati del sapere (Sez. 4, n. 17653 del 2026; Sez. 4, n. 37785 del 2020). Analogo difetto riguarda il fonema “Pè” e l’attribuzione della frase all’uno o all’altro locutente, rispetto alla perizia trascrittiva.
La sentenza impugnata è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, perché valuti la valenza delle ulteriori acquisizioni probatorie, quali il rinvenimento dei documenti e i noleggi delle auto, confrontandole con le spiegazioni alternative della difesa. Sono assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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