Occupazione illegittima e risarcimento del danno tra indennità e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 4436 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di area a fini espropriativi, il periodo di occupazione legittima non è risarcibile ma dà luogo, se del caso, a una pretesa indennitaria, calcolata sugli interessi legali relativi all’indennità virtuale di espropriazione. Ove la parte lamenti l’omessa pronuncia su una domanda, il motivo di ricorso è ammissibile purché rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione e dia conto, in modo specifico ed autosufficiente, dell’avvenuta rituale proposizione della domanda nei gradi di merito. Nel vigore del testo riformulato dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione assume rilievo solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, sicché resta esclusa la denuncia di motivazione apparente o contraddittoria. È inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza, il motivo che censuri l’omessa o erronea valutazione di un documento senza trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso.
Il Fatto
Gli originari attori citavano in giudizio il Comune per ottenere la restituzione di un’area occupata d’urgenza e il risarcimento dei danni. L’occupazione d’urgenza risaliva al gennaio 1992, mentre la formale riconsegna del terreno agli aventi diritto avveniva nell’aprile 1997, dopo la scadenza del termine quinquennale e la mancata esecuzione delle opere. Il Comune eccepiva la cessazione della materia del contendere, per essere stata disposta la restituzione dell’area con delibera della Giunta municipale. Il tribunale, espletata la c.t.u., condannava l’ente al pagamento di una somma pari al 50% del danno da mancata fruttificazione. Proposto appello principale dal Comune e appello incidentale dalla parte privata, la Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’impugnazione principale e riduceva il risarcimento, compensando le spese. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi connessi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i due motivi sono connessi e li esamina congiuntamente, respingendoli entrambi. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per aver la corte di merito determinato immotivatamente in 73 giorni la durata del periodo e disatteso le conclusioni del c.t.u. Il secondo motivo censurava il rigetto dell’appello incidentale e la negazione di rilevanza probatoria alla scrittura privata e alla relazione di consulenza di parte.
Sul primo profilo, la Corte osserva che gli attori avevano chiesto la restituzione e il risarcimento del danno, ma nulla avevano domandato specificamente a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima. La corte d’appello ha quindi correttamente circoscritto la pretesa risarcitoria all’arco di 73 giorni compreso tra la scadenza dell’occupazione legittima e la formale restituzione. Per il periodo di occupazione legittima gli attori avrebbero potuto vantare una pretesa indennitaria e non risarcitoria, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 2419 del 2011 e delle Sezioni Unite n. 28 del 2001. Non è quindi ravvisabile alcun vizio di attività.
Quanto all’omessa pronuncia sull’indennità, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013 e di Cass. n. 24247 del 2016: non è indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità derivante dall’omissione. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. Inoltre la ricorrente non ha dato conto in modo autosufficiente della rituale proposizione della domanda nei gradi di merito, come richiesto da Cass. n. 17049 del 2015.
La Corte esclude poi il vizio di motivazione “apparente” e contraddittoria. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione, al di là dell’ipotesi del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie. Quanto alla consulenza tecnica di parte, essa costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, secondo Cass. Sezioni Unite n. 13902 del 2013; né la censura è inquadrabile nel paradigma dell’omesso esame di un fatto storico.
Infine, la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il testo della scrittura privata, violando il duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come precisato da Cass. Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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