Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15189 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, qualora il ricorrente abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso. L’eccezione all’obbligo di deposito opera solo quando la notificazione del ricorso sia effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ovvero quando la relazione di notificazione sia prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d’ufficio. Non spetta alla Corte ricercare la documentazione necessaria, se versata in atti alla rinfusa e non corrispondente all’indice del ricorso.

Il Fatto

Una banca pignorò alcuni immobili di proprietà di due coniugi, per quote diseguali, in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile; a garanzia della restituzione era stata concessa ipoteca sugli stessi beni, già oggetto di altra esecuzione. Riunite le procedure e dichiarata estinta la più risalente, l’esecuzione proseguì; intervennero altri creditori.

Gli esecutati proposero distinte opposizioni all’esecuzione, poi riunite, deducendo la nullità delle clausole sugli interessi corrispettivi per violazione del divieto di anatocismo e di quello di usura, la mancata specifica sottoscrizione di alcune clausole e, per uno solo degli opponenti, la qualità di consumatore, l’abusività degli interessi moratori e l’opponibilità del diritto di abitazione. Il Tribunale rigettò le opposizioni e la Corte d’appello respinse l’appello. I soccombenti ricorsero per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi del ricorso, perché lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.: non risulta agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 9.8.2022, che i ricorrenti affermano essere stata loro notificata il 23.9.2022.

La difesa dei ricorrenti aveva depositato soltanto una copia estratta dal fascicolo informatico, attestata conforme all’originale, ma priva di qualsiasi dimostrazione della notifica. La relata indicata in calce al ricorso come allegato non è estrapolabile dalla cartella telematica, che contiene solo file relativi alla notifica del ricorso o alla procura speciale. La documentazione non è rinvenibile altrove, e la Corte ribadisce di non dover ricercare documenti necessari alla decisione quando siano versati in atti alla rinfusa, anziché corrispondere all’indice del ricorso o alla denominazione delle cartelle.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15832/2021), secondo cui, ove l’impugnante abbia allegato, espressamente o implicitamente, la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve, sorge l’onere di depositare la copia autentica con relata entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità, salvo che la notifica del ricorso sia avvenuta prima della scadenza del termine breve o la relata sia prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. La conclusione è confermata, con precisazioni non applicabili alla specie, da Cass., Sez. Un., n. 21349/2022.

Nel caso concreto il ricorso fu notificato il 21.11.2022, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 9.8.2022: non opera quindi l’eccezione individuata da Cass. n. 17066/2013. Dichiarata l’improcedibilità, resta esclusa la possibilità di pronunciare nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., sulle questioni nomofilattiche pure rilevanti, essendo ciò consentito solo in caso di inammissibilità o infondatezza del ricorso. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con la controricorrente, mentre nulla è disposto verso gli altri intimati, che non hanno svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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