IRAP, recesso dal presupposto impositivo se l’organizzazione è del committente (Cass. civ. Sez. V n. 4438 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 non si realizza quando il professionista, pur avvalendosi di una struttura organizzata, non ne sia titolare né responsabile, essendo stabilmente inserito in una organizzazione riferibile ad un soggetto terzo. Non basta l’impiego di beni strumentali o di lavoro altrui messi a disposizione dal committente: occorre che l’organizzazione faccia capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo, e non solo operativo. È quindi infondato il ricorso dell’Amministrazione che pretenda di dedurre l’autonoma organizzazione dal solo coordinamento, da parte del professionista, di un team inserito nella struttura del committente. Spetta al contribuente allegare e provare l’assenza del presupposto, secondo il riparto dell’onere della prova dell’art. 2697 cod. civ., ma tale prova può essere desunta dal positivo accertamento di fatto del giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente, revisore contabile, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per i periodi d’imposta dal 2012 al 2016. Deduceva di aver svolto la propria attività nell’ambito della struttura organizzativa di una società di revisione, suo unico committente, senza una propria autonoma organizzazione, e di essere quindi privo del presupposto impositivo. L’Ufficio notificava tre provvedimenti di diniego.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, accoglieva l’appello e ordinava il rimborso con gli interessi. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è incentrato sulla violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Ufficio sosteneva che l’autonoma organizzazione sussiste anche quando il professionista utilizzi la struttura del committente, poiché l’autonomia andrebbe rapportata all’attività esercitata più che all’organizzazione, e lamentava un errato riparto dell’onere probatorio.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016: il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia della mera collaborazione esecutiva.

Non basta però l’inserimento in una organizzazione: occorre che il lavoratore ne sia titolare e responsabile. Nel caso concreto è incontroverso che il contribuente non aveva collaboratori alle proprie dipendenze né una propria organizzazione, essendo stabilmente inserito in una struttura facente capo a un distinto soggetto giuridico, unico responsabile organizzativo. Irrilevante, dunque, che egli si avvalesse di tale struttura e coordinasse un team di collaboratori.

La Corte consolida così il principio per cui non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata: è necessario che questa sia autonoma, facendo capo a lui anche sotto i profili organizzativi. Non sono soggetti a IRAP i proventi percepiti per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri. Il principio trova conferma in numerosi arresti in tema di professionisti operanti per società di revisione e consulenza (Cass. n. 11238 del 2023; Cass. n. 19397 del 2022; Cass. n. 11140 del 2021).

Quanto all’onere della prova, la C.T.R. non si è limitata a considerare la ridotta quota di partecipazione. Ha accertato in fatto che il contribuente operava senza proprio studio e senza propri dipendenti, avvalendosi dell’intero supporto amministrativo-organizzativo della struttura societaria. Il rimborso non deriva dal mancato assolvimento di un onere probatorio dell’Ufficio, ma dal positivo accertamento del diritto al rimborso per assenza del presupposto, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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