Occupazione illegittima sine titulo, il risarcimento decorre dalla scadenza del quinquennio (TAR Abruzzo n. 440 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un fondo privato, realizzata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., che non determina l’acquisizione della proprietà in capo all’Amministrazione. La condotta illecita cessa solo con la restituzione del bene, con un accordo transattivo, con l’usucapione o con l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Ne consegue che la domanda di restituzione e risarcimento non è prescritta, non essendo mai decorso il termine di prescrizione. Il risarcimento del danno per mancato godimento spetta dalla scadenza del quinquennio di legittima occupazione, ed è quantificato nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo sito nel Comune di Villalago, esponeva che nel 2004 l’Amministrazione Provinciale aveva comunicato al proprio dante causa l’avvio del procedimento espropriativo, adottando la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione d’urgenza. Nonostante la trasformazione del suolo e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, non era mai stato emanato alcun decreto di esproprio. L’Amministrazione, pur avendo manifestato l’intenzione di procedere ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, non aveva mai adottato alcun atto formale di acquisizione sanante.
La ricorrente agiva quindi innanzi al TAR chiedendo, in via principale, la restituzione dell’area con riduzione in pristino e il risarcimento del danno e, in via subordinata, la condanna all’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis. L’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito e la prescrizione quinquennale delle annualità risarcitorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di irricevibilità, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2007, secondo cui il rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a. non si applica alle domande risarcitorie autonome, che non mirano a demolire i provvedimenti della procedura espropriativa ma a ottenere il ristoro del danno derivante dalla loro esecuzione.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, qualificando l’occupazione del fondo come illecito permanente. La mancata emanazione del decreto di esproprio, pur in presenza di un titolo originario di occupazione, determina la perdurante titolarità del diritto di proprietà in capo al privato. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, secondo cui la condotta illecita dell’Amministrazione non può comportare l’acquisizione del fondo e la prescrizione quinquennale decorre solo per le singole annualità di mancato godimento.
Quanto alla quantificazione del danno, il TAR ha stabilito che il risarcimento per l’occupazione illegittima decorre dalla scadenza del quinquennio dalla data del decreto di occupazione d’urgenza (03/11/2009) e deve essere calcolato nella misura del 5% annuo del valore venale dell’area, per ciascun anno di occupazione, sino alla restituzione o alla regolarizzazione. Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT e su di essa maturano gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla restituzione dei fondi entro 120 giorni, previa riduzione in pristino, con salvezza della facoltà di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis nel medesimo termine, nel quale dovranno confluire le poste risarcitorie.
Nota della Redazione
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