Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento espresso sul ricorso avverso il silenzio (TAR Abruzzo n. 436 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento, proposta ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è volta a ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, ancorché di diniego e non satisfattivo della pretesa sostanziale, elimina la situazione di inerzia e determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso il giudice dichiara l’estinzione del giudizio con sentenza di rito, potendo compensare le spese in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Un’associazione, in qualità di soggetto erogatore di servizi alla persona, presentava al Comune di L’Aquila due istanze per il rilascio dell’autorizzazione comunale provvisoria all’esercizio dell’attività in locali siti in due piani di un medesimo edificio. A seguito di una richiesta di integrazioni documentali, dell’adempimento da parte dell’istante e di successivi solleciti, l’amministrazione era rimasta inerte.

L’associazione proponeva pertanto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’inerzia. Il Comune si costituiva in giudizio soltanto in data 12 maggio 2026, dando atto di aver adottato un provvedimento espresso di diniego, e parte ricorrente dichiarava, in una successiva memoria, l’intervenuta emissione del provvedimento finale sulle istanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’oggetto del giudizio, instaurato avverso il silenzio, è venuto meno per effetto dell’adozione del provvedimento espresso di diniego, depositato in giudizio dal Comune. Tale provvedimento, infatti, ha rimosso la situazione di inerzia che costituiva il presupposto dell’azione ex art. 117 cod. proc. amm., con la conseguenza che non sussiste più la lesione derivante dall’inerzia.

Il Tribunale ha quindi applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotti un provvedimento espresso. In tale evenienza, il giudice è chiamato a valutare la sopravvenuta definizione del procedimento e, se del caso, a dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito della pretesa.

Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nella circostanza che parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta emissione dei provvedimenti espressi solo dopo il loro deposito in giudizio da parte del Comune, essendo il provvedimento di diniego antecedente alla costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *