Ottemperanza e pagamento tardivo: improcedibilità e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1160 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma oggetto del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, quando la parte non abbia versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa. La cessazione della materia del contendere presuppone, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la piena e comprovata soddisfazione della pretesa, verificata nel merito; il difetto sopravvenuto di interesse, disciplinato dall’art. 35 cod. proc. amm., opera invece quando il giudice desume da fatti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova circa la perdita di utilità della decisione. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza della pretesa azionata.

Il Fatto

Il ricorrente, difeso in proprio e da un avvocato, ha agito per l’esatta ottemperanza di una sentenza emessa dal Tribunale in sede di lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite. Un successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale aveva inserito la previsione della distrazione delle spese a favore del procuratore anticipatario.

Dedotta la notifica della sentenza e la mancata corresponsione delle somme, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la condanna al pagamento con interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Con successivo atto il ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento della complessiva somma di € 6.970,95 in data 24 dicembre 2024, chiedendo la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e la rifusione del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’esito del giudizio in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo la diversa declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra i due istituti: la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. richiede che la pretesa risulti “piena e comprovata” soddisfazione in via extragiudiziale.

Il Tribunale ha evidenziato che tale pronuncia non ha valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa e della sua integrale soddisfazione, così da non lasciare alcuna utilità alla decisione. A differenza della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 cod. proc. amm., essa è idonea a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata, e sul punto il Collegio ha richiamato T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, n. 2202 del 2024.

Nel caso concreto sono mancati i presupposti della cessazione: la parte ricorrente non ha versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. Il giudice amministrativo può tuttavia desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. Su tali basi, e alla luce di quanto rappresentato nell’atto depositato il 20 febbraio 2025, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

La fondatezza della pretesa azionata ha giustificato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge. Il dispositivo ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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