Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1261 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, in forza del generale principio di effettività della tutela giurisdizionale. Sussiste l’inottemperanza quando l’amministrazione, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, non abbia eseguito il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, né contesti l’avvenuto adempimento. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Gli interessi sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza al saldo, mentre la rivalutazione non spetta ove la parte non alleghi un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse legale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1500,00 complessivi, quale contributo per la formazione, riferito a diversi anni scolastici. La sentenza è stata pubblicata, notificata e passata in giudicato.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di aver omesso di ottemperare al giudicato.

L’inottemperanza è stata dunque dichiarata e il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Sugli accessori, il Collegio ha riconosciuto gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza al saldo, escludendo la rivalutazione, non avendo la parte allegato che essa abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse legale.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari, e la Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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