Occupazione senza titolo e condanna generica: censure non aderenti al decisum (Cass. civ. Sez. III n. 34315 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., presuppone l’accertamento dell’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, sulla base di una prova anche sommaria, senza che occorra la prova certa del danno. In tema di occupazione senza titolo, il giudice può pronunciare condanna generica quando siano accertate condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Nel giudizio di legittimità, la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. La valutazione sull’opportunità di compensare le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il sindacato di legittimità si risolve in una verifica “in negativo”, nei limiti della violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
I proprietari e l’usufruttuaria di un compendio immobiliare, con atto di citazione notificato nel 2007, hanno convenuto in giudizio una società di materiali edili e il suo legale rappresentante, chiedendo l’accertamento dell’occupazione senza titolo di un’area cortilizia e di un manufatto, la condanna al rilascio, al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito, deducendo di detenere i beni per effetto di un acquisto compiuto da uno dei germani proprietari; una terza soggetta è stata chiamata in causa e ha spiegato domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea e rigettato la riconvenzionale. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha confermato la nullità del contratto di trasferimento per la mancata sottoscrizione degli usufruttuari, ha rigettato la domanda nei confronti del legale rappresentante e ha confermato la condanna della società e della terza chiamata al rilascio, al ripristino e al risarcimento, liquidando il danno in separata sede. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sul risarcimento e sulla nullità contrattuale. I ricorrenti sostengono che la condanna generica sarebbe fondata sul riconoscimento di un danno in re ipsa, corrispondente al mero evento dell’occupazione, in contrasto con il principio causale.
La Corte rileva che la pronuncia impugnata è una condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ., con la quale sono stati accertati l’esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa sulla base di una prova anche sommaria. Ai fini di tale pronuncia non occorre la prova certa del danno, essendo sufficiente il mero accertamento di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. La censura, inoltre, non risulta debitamente riproposta in appello e la sussistenza di un illecito potenzialmente dannoso è coperta dal giudicato.
La seconda censura prescinde dalla più ampia motivazione resa dalla corte territoriale in ordine alla posizione del soggetto che aveva trasferito la detenzione dei beni alla società, sull’erroneo presupposto della pretesa qualità di proprietaria. La corte di merito ha chiarito che, in mancanza di precisi elementi di prova, il dies a quo dell’obbligazione risarcitoria risale alla notifica dell’atto di citazione e non a una data anteriore.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione per aver la corte disposto la condanna in favore anche del germano non occupante. Il motivo è infondato: la legittimazione di quest’ultimo è stata affermata in funzione della riespansione della proprietà una volta intervenuto il decesso dell’usufruttuaria, e non quale nudo proprietario della porzione a lui trasferita.
Il terzo motivo censura il regolamento delle spese. La Corte ribadisce che la valutazione sulla compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con sindacato limitato a verificarne la logicità e il rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La corte d’appello ha motivato in modo esplicito, tenendo conto dell’esito complessivo della lite. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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