Liquidazione coatta e spese processuali nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22847 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro nel corso del giudizio, le azioni del lavoratore tese all’ottenimento di una condanna pecuniaria divengono improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione. Il giudice che si spoglia della causa per tale sopravvenuto evento è comunque tenuto a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.; ove non disponga la compensazione — con apprezzamento non sindacabile in cassazione — deve applicare il principio di causalità, onerando la parte che ha dato causa al processo a prescindere dalle ragioni di merito che ne abbiano determinato l’esito. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello sull’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di obbligazione tributaria estranea al rapporto tra le parti.
Il Fatto
Il lavoratore aveva adito il Tribunale per accertare la nullità del licenziamento subito e ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò il ricorso. Il lavoratore propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli. Nelle more del gravame, la cooperativa appellata veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 1° dicembre 2015.
La Corte territoriale dichiarò la domanda del lavoratore di accertamento dei crediti e condanna al pagamento improseguibile, condannandolo alle spese del grado e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il lavoratore ricorse per cassazione con due motivi, lamentando la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 13 d.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 141 del 2006, secondo cui la sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa rende improponibili o improseguibili — per la durata della procedura amministrativa — le azioni del lavoratore volte a ottenere una condanna pecuniaria nei confronti della datrice di lavoro. Quando tale evento sopravvenga nel corso del giudizio, determinando l’improseguibilità dell’azione, il giudice è comunque tenuto a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Salvo che non disponga la compensazione — apprezzamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità — questi deve regolare le spese secondo il principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo applicazione. L’obbligo di rimborso si fonda sull’esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri della dialettica processuale cui è stata costretta dall’iniziativa dell’avversario.
La Corte ha richiamato il principio per cui, anche quando il procedimento non si concluda con sentenza, la parte evocata in giudizio che abbia svolto attività processuale ha diritto al rimborso delle spese per l’attività svolta nei confronti della parte che le ha causate (Cass. n. 13430 del 2007). L’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata è quella che ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. n. 25141 del 2006).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Le statuizioni che danno atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato attengono a un’obbligazione tributaria: il credito e il procedimento di riscossione spettano all’Erario, che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è rispetto a tale obbligazione del tutto indifferente (Cass. n. 15166 del 2018; Cass. n. 27131 del 2020; Cass. n. 18191 del 2024).
Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sezioni Unite n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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