Conferma valore venale ICI con giudizio comparativo esclude legittimo affidamento (Cass. civ. Sez. V n. 19501 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI su aree fabbricabili, la determinazione del valore venale in comune commercio compiuta dall’ente impositore e confermata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione, sotto il profilo dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, solo quando la motivazione sia incongrua o illogica, restando riservata al giudice di merito la scelta degli atti comparativi e la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’area. La censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, solleciti una rivalutazione delle prove è inammissibile. Il principio del legittimo affidamento non è invocabile, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, per la mancata contestazione di dichiarazioni relative ad annualità pregresse, trattandosi di differente valutazione riferita a diverso periodo di imposta.
Il Fatto
Due coniugi, proprietari al 50% di un terreno edificabile, impugnavano due avvisi di accertamento emessi per infedele dichiarazione ai fini ICI per l’anno 2008, contestando il maggior valore venale attribuito dall’ente impositore.
La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, rigettava le impugnazioni; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 per l’attribuzione del valore venale senza riferimento ai valori medi di mercato, oltre all’eccezione di giudicato su pronuncia relativa a diversa imposta e parti. La Corte ha qualificato la doglianza come istanza di revisione della ricostruzione probatoria, richiesta di ponderazione degli elementi istruttori preclusa in sede di legittimità.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i parametri vincolanti della norma: la misura del valore venale deve ricavarsi dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di edificabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri di adattamento del terreno e dai prezzi medi rilevati sul mercato per aree di analoghe caratteristiche. La sentenza impugnata, con ragionamento coerente, aveva stimato congrua la valutazione operata sulla base di atti comparativi di compravendita di terreni ricadenti in zone con la medesima destinazione urbanistica.
La Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio, espressione della discrezionalità del giudice di merito, è estranea ai compiti della Suprema Corte dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non essendo denunciabile il modo in cui le predette valutazioni sono state compiute. Il giudice del merito, inoltre, non deve confutare ogni singola deduzione difensiva, ritenendosi disattesi per implicito gli argomenti non espressamente esaminati. L’eccezione di giudicato è stata respinta perché riferita a diverso tributo e a parti differenti, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
Con il terzo motivo la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a parte diversa da quella gravata. La Commissione regionale non ha sovvertito il criterio di riparto, avendo ritenuto congruo, in base al criterio comparativo, il valore attribuito dall’ente. Con il quarto motivo è stata disattesa l’invocazione del legittimo affidamento: la mancata contestazione di dichiarazioni per precedenti annualità non integra errore o omissione dell’amministrazione.
I motivi secondo e quinto sono stati dichiarati inammissibili: il primo per difetto di allegazione e prova sui versamenti in ravvedimento; il secondo perché l’accertamento sull’instaurazione del contraddittorio costituisce fatto, insindacabile in legittimità, non essendo la convocazione del contribuente un obbligo ma una facoltà dell’Ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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