Opposizione a indennità di occupazione sine titulo spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 2925 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui un privato si oppone alla pretesa dell’Amministrazione di ottenere un ristoro economico per l’occupazione sine titulo di un proprio immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, infatti, di una pretesa di natura meramente patrimoniale, fondata sulla ritenuta lesione del diritto di proprietà dell’Ente e non sull’esercizio di pubblici poteri. La contestazione della natura demaniale dell’area, così come l’eccepita invalidità o inefficacia della procedura espropriativa o della cessione volontaria intervenuta inter alios, costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico, che il giudice munito di giurisdizione decide incidenter tantum. La domanda con cui la Pubblica Amministrazione invoca il risarcimento del danno da occupazione abusiva ricade dunque nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito di opposizione, per contestare l’atto con cui il Comune ha ingiunto il pagamento di euro 12.180,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che essa apparterrebbe al demanio stradale.

A fondamento dell’impugnativa il ricorrente ha sostenuto di essere divenuto proprietario per usucapione dell’area, di essere estraneo al procedimento espropriativo che avrebbe coinvolto soltanto la parte pubblica e la società controinteressata, e di non avere mai visto l’Amministrazione entrare in possesso del bene. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, richiamando un proprio precedente su caso analogo. Il criterio di individuazione della giurisdizione è il petitum sostanziale, sulla cui base va verificata la natura della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Nel caso concreto, l’oggetto della domanda consiste nell’opposizione alla pretesa del Comune di ottenere un ristoro economico per l’occupazione, ritenuta abusiva, di un proprio bene. A tale pretesa il privato si oppone deducendo l’usucapione e l’estraneità al procedimento espropriativo, oltre all’asserita invalidità della cessione volontaria del bene.

La pretesa dell’Ente si fonda dunque sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto in capo all’Amministrazione. Ne deriva che la controversia ha natura meramente patrimoniale e involge un diritto soggettivo, non l’esercizio di pubblici poteri.

Il Collegio richiama il costante insegnamento del Giudice della giurisdizione, secondo cui la domanda con cui la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Nella medesima direzione si colloca l’orientamento secondo cui la controversia in cui un privato contesti la natura demaniale di un’area da lui occupata spetta parimenti al giudice ordinario.

Il Collegio precisa che non assumono rilievo le censure relative all’eccepita illegittimità o inefficacia della procedura espropriativa svoltasi inter alios. La prospettata invalidità della cessione volontaria tra terzi rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico, dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’Amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore di quello ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. ed entro i termini dallo stesso previsti. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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