Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 1332 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione provveda all’integrale soddisfazione della pretesa dopo la notifica e il deposito del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia definisce il giudizio nel merito, accertando la piena e irretrattabile satisfazione dell’interesse sostanziale azionato, senza che residui alcuna utilità alla decisione. La declaratoria non esime dall’obbligo di regolare le spese: esse vanno liquidate applicando il principio della soccombenza virtuale, valutando l’esito che il giudizio avrebbe avuto se l’adempimento non fosse intervenuto. Analogamente, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione quando il ricorso risulti fondato e l’adempimento sia avvenuto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, una sentenza che accertava il diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta stessa o altro strumento equipollente.

Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 03.04.2025, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato e, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Costituitasi l’amministrazione, il difensore ha rappresentato che il Ministero aveva concesso la carta docente, chiedendo comunque la condanna dell’amministrazione alle spese, stante l’adempimento intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso.

Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’obbligo statuito dal giudicato è stato integralmente adempiuto, con concessione della carta e accreditamento delle somme dovute. Tale circostanza integra i presupposti della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tale pronuncia definisca il giudizio nel merito, accertando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. IV, 03.11.2015, n. 5004, il Tribunale precisa che la cessazione ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

La declaratoria non esime il giudice dalla regolamentazione delle spese, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale. Occorre cioè valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento. Nel caso concreto, il ricorso risulta fondato sotto tale profilo: la ricorrente ha dovuto attivare il giudizio per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, a dimostrazione della necessità dell’azione giudiziale.

In conclusione, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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