Trasferimento intra-societario: il mancato rientro nel Paese terzo preclude il rinnovo del permesso (TAR Lombardia n. 597 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, volto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, è priva di fumus boni juris quando il ricorrente, già ammesso sul territorio nazionale nell’ambito di un trasferimento intra-societario ai sensi dell’art. 27-quinquies d.lgs. n. 286/1998, non dimostri il rispetto delle condizioni ivi previste, in particolare il rientro, al termine del trasferimento, in un’entità appartenente alla stessa impresa o a un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo e la comunicazione allo sportello unico per l’immigrazione di ogni variazione del rapporto di lavoro che incida sulle condizioni di ammissione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di un Paese extra-UE, impugnava il decreto con cui la Questura di Milano aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata quale richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato. Il provvedimento di diniego era stato emesso in data 01/12/2025 e notificato il 04/02/2026.
Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la sola Questura di Milano, mentre il Ministero dell’Interno non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nell’esame sommo proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da elementi di fondatezza, qualificandolo come sostanzialmente volto ad eludere la speciale disciplina sull’ingresso e soggiorno nell’ambito dei trasferimenti intra-societari.
La fattispecie risulta disciplinata dall’art. 27-quinquies, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che subordina l’ammissione a specifiche condizioni. Tali condizioni, ad avviso del Collegio, risultano violate nella fattispecie concreta. In particolare, la norma richiede che lo straniero faccia ritorno, al termine del trasferimento, in un’entità appartenente alla stessa impresa o a un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo, nonché che l’entità ospitante comunichi allo sportello unico per l’immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incida sulle condizioni di ammissione.
La mancata allegazione del rispetto di tali presupposti ha indotto il giudice a ritenere insussistente il requisito del fumus boni juris, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
In assenza dei presupposti per la tutela cautelare, la domanda è stata respinta. Il Collegio ha tuttavia disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie, e ha ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.