Rivendita tabacchi in impianto carburanti, superficie minima e inedificabilità dell’area (TAR Campania n. 1224 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rivendita speciale di tabacchi collocata all’interno di un impianto di distribuzione di carburanti, il parametro dimensionale minimo di 500 mq previsto dall’art. 28, comma 8, lett. b), del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, va calcolato sulla sola area che formi un complesso commerciale unitario, funzionalmente collegato all’impianto. Ne restano escluse le porzioni di terreno inaccessibili ai veicoli e non utilizzabili come parcheggio o area di manovra, non essendo riconducibili alla nozione di impianto definita dall’art. 115, comma 1, lett. c), della legge regionale Campania n. 7/2020. Il legittimo affidamento del titolare dell’autorizzazione non è invocabile quando lo stato dei luoghi è stato modificato per iniziativa del privato stesso, né prevale sull’interesse pubblico al rispetto dei requisiti dimensionali minimi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la soppressione della rivendita speciale n. 2 di tabacchi, con annessa ricevitoria del lotto, istituita all’interno di un impianto di distribuzione di carburanti. Il provvedimento si fondava sul rilievo che, all’esito dei sopralluoghi, non risultavano rispettati i parametri dimensionali minimi previsti per le rivendite speciali: l’area esterna risultava pari a 275 mq, a fronte dei 500 mq richiesti.
La ricorrente ha censurato il calcolo, sostenendo che l’Agenzia avesse considerato la sola superficie netta di una particella catastale, escludendo i manufatti, le strutture di erogazione e la porzione riconducibile a una seconda particella. L’Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La Sezione ha disposto un incombente istruttorio, affidato a un sopralluogo in contraddittorio, il cui esito è confluito nel verbale del 3 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha individuato la questione centrale nella correttezza delle modalità seguite dall’Agenzia per il calcolo dell’area esterna. Il fulcro normativo è l’art. 6 del regolamento approvato con d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021, che rinvia ai parametri dell’art. 28, comma 8, lett. b), del d.l. n. 98/2011: l’esercizio della rivendita è consentito presso impianti con superficie minima di 500 mq e locali chiusi con superficie utile non inferiore a 30 mq.
Sul primo quesito, il Tribunale ha dato risposta positiva: nella misurazione della particella principale vanno inclusi anche i manufatti e le strutture di erogazione. Lo impone la definizione di impianto di distribuzione carburante dettata dall’art. 115, comma 1, lett. c), della legge regionale Campania n. 7/2020, che ricomprende le relative attrezzature e le aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all’automobilista. Su questo punto la stessa Agenzia, all’esito dell’istruttoria, ha convenuto sulla misurazione di 420 mq.
Di segno opposto la risposta sul secondo quesito. La porzione riconducibile alla seconda particella risulta inaccessibile ai veicoli, sottoposta alla dinamica fluviale del corso d’acqua e priva dei requisiti per essere considerata parcheggio o area di manovra. Tali caratteristiche non consentono di includerla nella nozione di complesso unitario e quindi nel calcolo della superficie richiesta. Diversamente opinando si tradirebbe la ratio della norma, volta a garantire una superficie adeguata a tutela della sicurezza di pedoni e autoveicoli.
Il Collegio ha poi escluso la lesione del legittimo affidamento. Lo stato dei luoghi è mutato rispetto a quanto verificato in sede di originaria autorizzazione: la stessa ricorrente ha presentato una S.C.I.A. edilizia per opere di ampliamento e ha poi prospettato una diversa ricostruzione della superficie. La tutela dell’affidamento, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 19 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 27 dicembre 2024, presuppone un bilanciamento degli interessi: nella specie prevale l’interesse pubblico al rispetto dei requisiti dimensionali. Quanto all’art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né mantenere posizioni contra legem. Il ricorso è stato respinto, con spese compensate e salvezza di future valutazioni in caso di modifica della situazione fattuale.
Nota della Redazione
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