Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1227 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da sentenza passata in giudicato vincola l’Amministrazione all’esatto adempimento della pretesa accertata. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione discendente dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina il commissario ad acta, le cui funzioni rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato un intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. La sua attività rientra nei compiti istituzionali, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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