Ottemperanza al giudicato Pinto su penalità di mora e spese (TAR Calabria n. 479 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, non essendo configurabile alcuna preclusione di ordine oggettivo. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone che la somma sia determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti a titolo risarcitorio, e che decorra dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, le stesse possono essere poste in esecuzione dal Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n. 2659 del 29 settembre 2022, reso nel giudizio n. 866/2022 ex legge n. 89/2001, con cui il Ministero della giustizia era stato condannato al pagamento della somma indicata a titolo di equa riparazione.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Con precedente ordinanza collegiale n. 1980 del 27 novembre 2025 il Tribunale aveva rilevato l’assenza di prova della notifica del titolo all’indirizzo PEC corretto dell’amministrazione, nonché della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e della qualità di eredi di due ricorrenti, disponendo le necessarie integrazioni. I ricorrenti hanno adempiuto con deposito del 23 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato dell’avvenuto passaggio in giudicato del decreto e dalla dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 inviata all’amministrazione il 4 novembre 2023. La perdurante inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza.

Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale ritiene che l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. sia esperibile anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella apportata dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015.

Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che tale importo si cumuli con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Collegio nomina quindi sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, con termine di novanta giorni, ponendo le spese della funzione commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Quanto alle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie maggiormente affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 —, il Tribunale ne prevede il pagamento, in caso di mancata rifusione, da parte del Commissario. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il buon andamento, oltre al modello dell’espropriazione forzata (artt. 95 e 510 c.p.c., artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.), evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *