Imposta di registro: il mandato professionale nel decreto ingiuntivo non è enunciato (Cass. civ. Sez. V n. 21046 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il contratto d’opera professionale in base al quale l’avvocato svolge la propria attività non è enunciato nel decreto ingiuntivo emesso su notula vidimata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma ne costituisce soltanto un implicito presupposto logico. Ai fini della tassazione per enunciazione ex art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, occorre che l’atto soggetto a registrazione contenga un espresso richiamo al negozio, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto, sì che l’atto enunciato potrebbe essere registrato come atto a sé stante. Non è sufficiente che dall’atto si possa solo dedurre l’esistenza del rapporto non denunciato, né che le circostanze richiamate esigano il ricorso a elementi estranei all’atto per dare certezza del rapporto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le sanzioni irrogate a un avvocato per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace su notula vidimata dal competente Consiglio dell’Ordine, per la riscossione di crediti professionali.
Il giudice di appello aveva dichiarato non dovuta l’imposta, ravvisando nel mandato professionale un semplice presupposto logico, non oggetto di enunciazione. L’avvocato resiste con controricorso, difendendosi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., e deposita memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per pregiudizialità logica, il terzo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata è adeguatamente argomentata e non scende sotto il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.
Nel merito, il contratto d’opera professionale non è menzionato nel decreto ingiuntivo, ma ne costituisce solo un implicito presupposto. Perché operi la tassazione per enunciazione, occorre un espresso richiamo al negozio, con specifica menzione degli elementi costitutivi che ne identificano natura e contenuto, sì che esso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. Non basta che dall’atto si possa solo dedurre l’esistenza del rapporto non denunciato: le circostanze enunciate devono essere idonee, di per sé, a dare certezza del rapporto giuridico. Nella specie, l’obbligazione è unica e nasce dall’attività professionale svolta, soggetta a IVA, per la quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo.
La Corte richiama un proprio arresto in cui, in caso analogo, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché esso mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito sul contenuto non enunciativo del provvedimento. Segnala altresì l’assenza di contrasto con il diverso indirizzo secondo cui il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, poiché in quel caso il ricorso dava conto del rapporto professionale e ne richiamava, sia pure per relationem, anche le condizioni. La differenza sta nella struttura del provvedimento: l’imposta di registro è imposta d’atto e colpisce solo gli atti che la legge vi assoggetta, mentre i precedenti richiamati riguardano decreti emessi su parcella vidimata, in cui non risultava esplicitato il contenuto dell’incarico.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente, poiché la difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta. Non ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificato, trattandosi di ricorso di un’amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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