Offerta aliud pro alio e sindacato sulle valutazioni tecniche in gara (TAR Toscana n. 635 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di evidenza pubblica, l’esclusione dell’offerta per aliud pro alio costituisce ipotesi eccezionale, configurabile solo quando il bene offerto sia radicalmente diverso da quello richiesto. In assenza di una comminatoria espressiva o di una descrizione della prestazione che ne riveli in modo certo il carattere essenziale, riprende vigore il principio di favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice resta poi confinato al controllo di ragionevolezza, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni opinabili a quelle dell’amministrazione.
Il Fatto
Un ente regionale di supporto tecnico-amministrativo indice una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura biennale di cateteri venosi e accessori destinati alle aziende sanitarie regionali. La ricorrente partecipa al solo lotto n. 15, avente ad oggetto sistemi di fissaggio sutureless per paziente pediatrico, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
All’esito della valutazione, la commissione colloca la ricorrente al secondo posto e propone l’aggiudicazione alla controinteressata. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo che i prodotti offerti dalla aggiudicataria sarebbero radicalmente diversi da quelli richiesti e che la relativa offerta avrebbe dovuto essere esclusa; deduce inoltre la violazione dell’autovincolo costituito dalla legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’interpretazione letterale della clausola di gara, richiamando sul punto la Cons. Stato, Sez. V, n. 13 del 2026. La stazione appaltante ha richiesto un sistema di fissaggio sutureless di dimensioni adeguate al paziente pediatrico, stabile e sicuro, con materiale adattabile: non un dispositivo dotato di particolari soluzioni ingegneristiche. L’assunto attoreo secondo cui la gara avrebbe imposto un Engineered Stabilization Device non trova dunque alcun riscontro nella lex specialis.
Ne discende l’infondatezza della censura di mancata esclusione per aliud pro alio. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui tale evenienza è eccezionale e va verificata con estremo rigore, operando solo quando il bene offerto sia radicalmente diverso da quello promesso, oppure quando la legge di gara definisca espressamente caratteristiche minime (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3084 del 2020 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n. 1917 del 2026).
Le censure sui singoli dispositivi vengono ricondotte a contestazioni del punteggio per ampiezza di gamma, oggetto di criterio proporzionale. Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ente, poiché la ricorrente contesta un numero di dispositivi tale da poter superare l’offerta avversaria; nel merito, però, le doglianze sono infondate in fatto, emergendo dalle schede tecniche la natura di sistemi sutureless dei prodotti contestati e l’adattabilità del dispositivo asseritamente vincolato a una sola marca.
Il sindacato è condotto, in ogni caso, come controllo di ragionevolezza sulle valutazioni opinabili della commissione. Dall’infondatezza del primo motivo segue quella del secondo, poiché la conformità dell’offerta alle prescrizioni della legge di gara esclude in radice la violazione dell’autovincolo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di entrambe le controparti.
Nota della Redazione
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