Diniego di rinnovo di concessione demaniale e sgombero dell’area (TAR Abruzzo n. 469 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di una concessione demaniale, con contestuale ingiunzione di sgombero dell’area e demolizione delle opere, è legittimo solo se sorretto da un’istruttoria che dia conto dell’imminente esecuzione dei lavori pubblici e della loro effettiva interferenza con l’opera del concessionario. In difetto di tale evidenza, l’amministrazione non può imporre la misura più afflittiva senza aver valutato, secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, la possibilità di prescrizioni meno drastiche. Restano ferme la prevalenza degli interessi ambientali e di sicurezza pubblica e la facoltà dell’amministrazione di intervenire in ogni momento con provvedimenti motivati, anche d’urgenza, quando le superiori esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico lo richiedano.
Il Fatto
Un privato titolare di una concessione demaniale su un’area lungo un corso d’acqua, adibita a banchinamento e ormeggio di natanti, presentava domanda di rinnovo. Con una determina la Regione respingeva l’istanza, contestando profili sul canone e richiamando l’indifferibilità e urgenza di lavori di riduzione del rischio idrogeologico, ritenuti necessari dal Commissario straordinario, con obbligo di liberare l’area, rimuovere la banchina e ripristinare lo stato dei luoghi.
Il concessionario impugnava l’atto davanti al TAR Abruzzo, deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990, il contrasto con l’art. 97, comma 2, Cost. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed errore sui presupposti. Dopo una misura cautelare provvisoria, incombenti istruttori e la sospensione degli effetti dello sgombero disposta in sede d’appello cautelare, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso per ragioni assorbenti, concentrandosi sul nucleo del provvedimento: il diniego di rinnovo e l’ordine di liberare l’area, rimuovere la banchina e ripristinare lo stato dei luoghi.
Il Collegio rileva che non risultano in atti documenti circa l’imminente esecuzione dei lavori, né circa la loro effettiva interferenza con il porticciolo, né circa lo svolgimento di attività istruttorie volte ad accertare il rapporto tra le opere presenti, l’attività esercitata e le superiori esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico. Manca quindi la base conoscitiva che sola potrebbe giustificare una misura così incisiva.
Neppure le vicende relative al pagamento dei canoni appaiono dirimenti. Il Tribunale le considera marginali rispetto alla questione centrale, che attiene al rapporto tra l’opera del concessionario e gli interventi pubblici programmati.
Il ragionamento decisivo muove dal bilanciamento degli interessi. Premessa l’assoluta prevalenza delle esigenze ambientali e di sicurezza pubblica rispetto a ogni interesse economico privato, il Collegio osserva che, in assenza di evidenza di interventi interferenti, va apprezzato anche l’impatto economico e sociale negativo dello sgombero immediato con demolizione delle opere. Il Tribunale non esclude che, in mancanza di un adeguato presidio pubblico, ciò possa determinare effetti negativi di abbandono della gestione dell’area, anche sotto il profilo idrogeologico.
Alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di definire condizioni e prescrizioni meno drastiche del diniego con sgombero immediato. Il Collegio ribadisce, in sostanza seguendo il precedente cautelare del Cons. Stato, VII, ord. n. 2920 del 2025, che la Regione e il Commissario possono in ogni momento intervenire con provvedimenti adeguati e motivati, anche in via d’urgenza, a tutela del superiore interesse ambientale e di sicurezza pubblica. La determina viene pertanto annullata, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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