Confini e sindacato in Cassazione sul fatto valutato dal merito (Cass. civ. Sez. II n. 10156 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento dei confini che il giudice di merito fondi sul difetto di idonei elementi di individuazione nei titoli di provenienza e sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua. Il giudice del merito, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio che ne consegue integra una fase autonoma del giudizio di cassazione. Il ricorso che contrapponga una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile.
Il Fatto
Quattro attori convenivano in giudizio due soggetti innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi di rispettiva proprietà. Il Tribunale, con sentenza n. 8672/2013, riteneva il confine certo e individuato da un filare di pioppi, accogliendo la domanda e regolandolo di conseguenza.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 4326/2018, riformava la decisione di prime cure e regolava il confine in coerenza con la planimetria allegata alla relazione del C.T.U. La parte soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 950 c.c., 132 e 156 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il collegio affronta una questione di composizione. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura come fase distinta, con carattere di autonomia e finalità di riesame della proposta stessa.
Nel merito, l’unico motivo censura la statuizione di regolamento dei confini, lamentando che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto incerto il confine, regolandolo in contrasto con le risultanze dei titoli di provenienza delle parti.
Il collegio condivide il contenuto della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che qualifica il motivo come inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la motivazione resa dal giudice di merito a sostegno della propria decisione. La Corte di Appello ha ritenuto mancanti idonei elementi di individuazione nei titoli e ha fatto proprie le conclusioni del C.T.U., ritenendole convincenti perché fondate sugli unici dati oggettivi che non lasciano margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi.
A tale ricostruzione in fatto la parte ricorrente contrappone una differente lettura delle risultanze della prova, senza confrontarsi con il principio per cui l’esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali, il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il limite è soltanto quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza obbligo di discutere ogni singolo elemento o di confutare tutte le deduzioni difensive, restando implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. III n. 12362 del 24/05/2006; Cass. Sez. I n. 11511 del 23/05/2014; Cass. Sez. L n. 13485 del 13/06/2014).
La memoria depositata non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte soccombente alle spese processuali. Poiché la decisione interviene in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. È dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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