Obbligo di motivazione rafforzata per concessioni su area di pregio (Cons. Stato n. 1011 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 52, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004 consente alle amministrazioni competenti, mediante intesa, di vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela delle aree pubbliche di pregio, compreso l’uso individuale a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico. La norma si applica anche all’uso non continuativo dell’area mediante arredi rimovibili, come gli ombrelloni, ed è estranea al regime dell’edilizia libera e dell’autorizzazione paesaggistica. Il diniego opposto a una richiesta di modifica della concessione deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione che espliciti il bilanciamento tra interesse alla tutela dei valori monumentali e interessi del privato, valutando soluzioni alternative. Il confronto con situazioni identiche in posizione speculare impone un onere motivazionale rigoroso, la cui carenza integra il vizio di disparità di trattamento.
Il Fatto
La società titolare di un esercizio di somministrazione attivo dal secondo dopoguerra in prossimità del Ponte di Rialto usufruiva da decenni di una concessione di occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie e ombrelloni in fregio al Canal Grande. Dopo una conferenza di servizi del 2022 e successive revisioni della pianificazione integrata, il Comune rilasciava nel settembre 2023 una nuova concessione che ampliava il plateatico ma ribadiva il divieto di collocare ombrelloni.
La società chiedeva il nulla osta per la posa temporanea di quattro ombrelloni. La richiesta veniva prima dichiarata inefficace per incompletezza documentale e poi respinta nel 2024. Il TAR Veneto dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per mancata impugnazione degli atti presupposti, respingendo nel merito le censure e le domande risarcitorie e indennitarie. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie i primi due motivi. La revisione del “Pianino di Riva del Ferro”, conclusa con la conferenza di servizi del 2023 e la delibera di approvazione dell’intesa, ha efficacia sostitutiva della pianificazione precedente: il mancato richiamo del verbale del 2022 ne comporta il superamento integrale. Il divieto ivi contenuto è quindi revocato per implicito, e la società non aveva interesse a impugnarlo.
La revoca di quel divieto non elimina però quello autonomo contenuto nella concessione del settembre 2023, il cui richiamo al verbale del 2022 costituisce solo supporto motivazionale. Rispetto a tale vizio sarebbe fondata l’eccezione di tardiva impugnazione della concessione, ma l’oggetto del ricorso non è il divieto in sé: è il diniego di modifica del divieto stesso. La mancata impugnazione non determina quindi preclusione, e ricorso e motivi aggiunti sono ammissibili.
Nel merito, la Corte esclude che la posa temporanea di arredi sia sottratta alla pianificazione: l’art. 52, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004 legittima determinazioni anche per usi non continuativi. Non pertinenti sono l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, il regolamento sull’autorizzazione paesaggistica e la normativa emergenziale, che dispensa da autorizzazioni diverse da quelle qui in rilievo.
Il Comune aveva l’obbligo di provvedere, ma il diniego del 2024 è illegittimo. Esclusi il richiamo al verbale del 2022 e quello alla concessione, unico supporto resta il parere della conferenza del 2024, che evoca in modo stereotipato l'”occultazione di elementi caratteristici” senza precisare quali, né modalità e portata dell’occultamento. Manca la valutazione di soluzioni alternative e del bilanciamento con le esigenze igieniche del privato, con motivazione apparente.
È fondata anche la censura di disparità di trattamento: la documentazione fotografica e planimetrica dimostra esercizi speculari dotati di tende e ombrelloni, senza che emerga alcuna differenza di fatto. Gli atti sono annullati con nuovo esame dell’istanza; assorbita la domanda risarcitoria, respinti gli indennizzi.
Nota della Redazione
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