Rinnovo patente biennale e difetto di prova sull’idoneità psichica (TAR Sardegna n. 1011 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione medica locale sull’idoneità psichica e fisica alla guida è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che ricorrano manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o omissione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. Nel valutare i requisiti, la Commissione può legittimamente acquisire la documentazione clinica complessiva e, in ossequio al principio di precauzione, disporre una validità della patente inferiore a quella ordinaria ai sensi dell’art. 119 cod. strada e dell’art. 319 d.P.R. n. 495/1992. Il difetto di prova del richiedente sul quadro sanitario consente la limitazione temporale del rinnovo. La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituirsi alla valutazione dell’organo preposto in assenza di evidenze di illogicità.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la competente Commissione medica dell’A.S.L. aveva rinnovato la patente di guida per soli due anni, unitamente agli atti del procedimento. La vicenda giungeva al giudice dopo due precedenti: un rinnovo biennale adottato in altra Regione e già oggetto di ricorso, definito con sentenza di rigetto del T.A.R. Lazio, e un ulteriore rinnovo limitato biennalmente, impugnato davanti al T.A.R. Sicilia, sede di Catania, con giudizio pendente e istanza cautelare respinta.
In prossimità della scadenza, la ricorrente si era rivolta alla Commissione medica della A.S.L. della Sardegna, che aveva richiesto la certificazione psichiatrica risalente al 2012 e le successive valutazioni specialistiche. La ricorrente aveva comunicato di non disporre di tale documentazione. La Commissione aveva quindi confermato il rinnovo per due anni. Davanti al TAR Sardegna la ricorrente deduceva violazione degli artt. 119 e 126 cod. strada e eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’A.S.L. eccepiva l’inammissibilità per asserito giudicato e per ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto al preteso giudicato, il TAR rileva che la sentenza del T.A.R. Lazio riguardava un precedente provvedimento di rinnovo, adottato da altra Commissione medica sulla base di diversa attività valutativa, e non può impedire di contestare i successivi atti limitativi. La coincidenza delle questioni giuridiche non incide sulla vincolatività del giudicato, ma al più rende le argomentazioni ivi svolte rilevanti nel nuovo giudizio.
Parimenti infondata è l’eccezione di ne bis in idem rispetto al giudizio pendente davanti al T.A.R. Sicilia. Il provvedimento qui impugnato è sopravvenuto e, se non impugnato, sarebbe divenuto definitivo; il ricorso anteriore risulta semmai divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Commissione non si è limitata al certificato psichiatrico prodotto, ma ha chiesto la documentazione clinica relativa all’evoluzione della condizione di salute, già oggetto di precedenti rinnovi biennali e di giudizi amministrativi. La ricorrente ha riscontrato di non possederla. Da qui il difetto di prova sugli elementi necessari a valutare il quadro complessivo: in ossequio al principio di precauzione, la limitazione biennale è legittima.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui le valutazioni delle Commissioni mediche rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvi i casi di manifesta irragionevolezza o palese travisamento, richiamando Cons. Stato n. 1948 del 2013 e, in tema di validità inferiore a quella quinquennale, Cons. Stato n. 2276 del 2018. La motivazione del provvedimento può essere resa per relationem rispetto al giudizio medico.
Ne consegue l’inammissibilità della CTU richiesta, che comporterebbe un giudizio sostitutivo dell’organo preposto per legge, in assenza di evidenze dell’illogicità della valutazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.