Accesso civico generalizzato ai dati quantitativi sul traffico di armamenti (TAR Emilia-Romagna n. 1279 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto non legittimano un diniego fondato su un generico richiamo alla natura “sensibile” delle informazioni, ma esigono la dimostrazione di un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati ivi elencati. Il dato meramente quantitativo relativo al volume di materiale bellico in transito in un porto nazionale è neutro e va osteso, non integrando gli estremi del pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale o alle relazioni internazionali. Diversamente, la specificazione del paese di provenienza o destinazione dei carichi interferisce con gli interessi pubblici inerenti alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali, sicché il relativo diniego, ove non viziato da manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, è legittimo e si sottrae al sindacato del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una giornalista d’inchiesta presentava all’Ufficio ADM Romagna 1 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo di conoscere la quantità di materiale bellico e componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025, divisa per quadrimestre e per tipologia (export-transito), ed eventualmente il paese di provenienza e destinazione dei carichi. L’Amministrazione rigettava l’istanza, invocando i regimi di riservatezza connessi alla legge n. 185/1990 e le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e d), d.lgs. n. 33/2013, relative alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, ricostruito il quadro normativo, richiama la distinzione tra eccezioni relative e assolute all’accesso civico generalizzato, come elaborata dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020. Mentre le seconde ricorrono solo nei casi di segreto di Stato o di divieti legali di accesso, le prime impongono all’Amministrazione di dimostrare che l’ostensione determini un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati tassativamente elencati nell’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013.
Con riferimento al primo ordine di dati richiesti — le quantità di materiali partiti dal porto — il Collegio rileva che l’Amministrazione ha opposto un diniego fondato su una clausola di esclusione relativa, ma non ha fornito alcuna motivazione adeguata sulla sussistenza del pregiudizio concreto. Il dato numerico e quantitativo è, infatti, neutro e irrilevante rispetto agli interessi pubblici richiamati, né l’Amministrazione ha chiarito in cosa consisterebbe la sua natura sensibile. Il Collegio esclude altresì la pertinenza del riferimento al regime di pubblicità connesso all’accesso civico generalizzato e dell’asserita riservatezza di cui al regolamento interno dell’Agenzia, essendo la neutralità dei dati tale da non integrare alcuna delle ipotesi di danno paventate, nemmeno con riguardo agli interessi economici e commerciali dei controinteressati.
Quanto, invece, alla richiesta di specificare il paese di provenienza o destinazione del materiale bellico, il TAR ne riconosce la legittima esclusione. Tale informazione interferisce con gli interessi pubblici inerenti alle relazioni internazionali e alla sicurezza nazionale di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. n. 33/2013. Il Collegio, richiamando le Linee Guida ANAC e la nozione di sicurezza esterna desumibile dalla legge n. 124/2007, osserva che la conoscenza delle rotte commerciali degli armamenti può compromettere gli equilibri diplomatici e la posizione dello Stato, trattandosi di valutazione eminentemente discrezionale, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, non riscontrabile nel caso di specie.
In accoglimento parziale del ricorso, il Tribunale annulla il diniego limitatamente ai dati quantitativi e ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso a tali informazioni, respingendo la domanda relativa alla specificazione dei paesi. Le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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