Il silenzio del Comune sull’accesso agli atti non oppone impedimenti non allegati (TAR Lazio n. 1011 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 legge n. 241/1990 è illegittimo quando il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla documentazione e l’ente, rimasto inerte nel procedimento e non costituito in giudizio, non ha allegato alcun impedimento di legge all’ostensione. L’interesse all’accesso sussiste in capo al precedente affidatario di un servizio pubblico che abbia impugnato la risoluzione contrattuale e il conseguente affidamento alla controinteressata: la pendenza del giudizio di annullamento integra la strumentalità della richiesta documentale. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza del diritto, ordina all’ente di consentire l’accesso entro un termine assegnato e condanna l’amministrazione soccombente alle spese.

Il Fatto

Una società, in qualità di affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani di un Comune, vedeva risolto unilateralmente il contratto in corso per contestati inadempimenti e il servizio veniva trasferito a un’altra società. La risoluzione e il nuovo affidamento erano impugnati davanti al TAR, con ricorso iscritto a ruolo.

Nel corso di quel giudizio la società presentava al Comune istanza di accesso agli atti della procedura di affidamento diretto, segnatamente all’offerta della controinteressata. L’ente non rispondeva, neppure dopo sollecito, così formandosi il silenzio-diniego. La società ricorreva quindi per l’annullamento del silenzio, deducendo la violazione degli artt. 3 e 22 legge n. 241/1990. Né il Comune né la controinteressata si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento documentale: l’istanza è stata trasmessa tramite PEC e chiede l’accesso a tutti gli atti della procedura per l’affidamento diretto tramite RDO su piattaforma telematica, con l’espressa finalità di far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Il ricorso è tempestivo e va esaminato nel merito.

Il Tribunale verifica poi la posizione soggettiva della ricorrente. Essa è la precedente affidataria del servizio oggi attribuito alla controinteressata ed è destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale che ha impugnato unitamente al nuovo affidamento. Da tali circostanze emerge un interesse diretto, concreto e attuale alla documentazione richiesta: la richiesta di accesso è strumentale alla difesa in un giudizio pendente, non meramente esplorativa.

Sul versante opposto, il Comune ha tenuto una condotta del tutto inerte, sia nel procedimento amministrativo sia nel giudizio. Non ha quindi rappresentato alcun impedimento di legge all’ostensione. Il Collegio aggiunge di non ravvisare comunque, all’esito della propria verifica, la sussistenza di siffatto impedimento.

Ne discende l’accoglimento integrale del ricorso. Il silenzio è affetto dai vizi dedotti. Il Tribunale annulla il silenzio-rigetto, dichiara il diritto della ricorrente di accedere ai documenti indicati nell’istanza e ordina al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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